Cassazione Penale, Sentenza n. 11611/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gamberoni impugnava la conferma della condanna per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolimetrici e guida senza patente (con recidiva biennale), sostenendo che la Corte d'appello aveva valorizzato elementi privi di rilevanza indiziaria (l'abitare vicino al luogo del sinistro e il rifiuto dell'alcoltest) e non aveva considerato adeguatamente il ragionevole dubbio e le argomentazioni difensive. Inoltre censurava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, rilevando che il diniego era motivato in modo insufficiente, basandosi solo sui precedenti penali specifici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura generica e non autosufficiente, osservando che la Corte d'appello aveva fornito motivazione logica e puntuale: il veicolo era di proprietà di una terza (Mazzoni Giorgia), il conducente si era allontanato a piedi verso l'abitazione della proprietaria, i militari ivi rintracciarono l'imputato (compagno della proprietaria) con alito vinoso, e lo stesso rifiutò l'alcoltest; da ciò la Corte territoriale ha legittimamente desunto che l'imputato fosse il conducente. Sul secondo motivo la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'atto: il diniego delle attenuanti generiche è motivato adeguatamente con richiamo ai precedenti penali specifici, e il giudice del merito può basare la sua decisione anche su un solo elemento ritenuto decisivo ai sensi dell'art.133 c.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Usato quale parametro di ammissibilità dei motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non autosufficiente, ai sensi delle regole di formulazione del ricorso per cassazione.
Richiamato in relazione alla censura sulla motivazione della sentenza impugnata; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse sufficiente e coerente con le risultanze.
Norma riguardante la guida in stato di ebbrezza; la corte territoriale ha ritenuto che il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest, l'alito vinoso e le circostanze di rinvenimento fossero indizi idonei a fondare la responsabilità per guida in stato di ebbrezza/relative conseguenze.
Norma sulla guida senza patente; contestata e confermata in relazione alla condotta dell'imputato risultata dagli atti.
Disciplina le circostanze attenuanti generiche: la Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice del merito può valutare e considerare preponderante anche un solo elemento della personalità o delle modalità del reato per escludere o concedere le attenuanti, ritenendo sufficiente il richiamo ai precedenti specifici dell'imputato per negare le attenuanti.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Citata in rapporto alla possibilità o meno di esonero dalla condanna alle spese in caso di inammissibilità; la Cassazione ha ritenuto non sussistenti ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: le censure generiche che si limitano a denunciare omissioni valutative del giudice d'appello senza specificare in modo chiaro e circostanziato il contenuto delle doglianze sono inammissibili.
- Gli apprezzamenti di fatto dei giudici di merito (valutazione delle prove, ricostruzione dei comportamenti e inferenze indiziarie) sono sostanzialmente insindacabili in sede di legittimità, purché la motivazione sia logica, coerente e non manifestamente illogica o contraddittoria.
- Il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest e la presenza di sintomi quali alito vinoso possono costituire, unitamente ad ulteriori circostanze (es. rinvenimento nei pressi del veicolo, percorso verso l'abitazione del proprietario), elementi indiziari rilevanti per desumere che una persona fosse alla guida del veicolo e in stato di ebbrezza.
- Per il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice indichi i motivi ritenuti decisivi (anche un solo elemento, come precedenti penali specifici); non è obbligato a valutare esaustivamente tutti gli elementi favorevoli invocati dalla difesa.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni (es. versamento alla Cassa delle Ammende), salvo giustificato esonero non ravvisabile in presenza di ricorso manifestamente inammissibile.
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