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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14409/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l'anno d'imposta 2011, notificato in relazione a un Centro Trasmissione Dati operante in Italia quale obbligato principale e a un bookmaker stabilito all'estero quale coobbligato solidale. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti, ma la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione accogliendo l'appello dell'Amministrazione finanziaria. In Cassazione i ricorrenti hanno proposto otto motivi: un motivo preliminare sulla asserita inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex art. 53 d.lgs. 546/1992; un motivo pregiudiziale di rinvio alla Corte di giustizia per l'interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 TFUE; tre motivi di merito sui presupposti soggettivo e territoriale dell'imposta e sulla compatibilità con il diritto UE e con il principio di legittimo affidamento; un motivo sull'art. 401 della direttiva 2006/112/CE; un motivo sull'esimente dell'obiettiva incertezza normativa e sulle sanzioni; e un motivo sulle spese di lite, sia per la liquidazione in favore dell'Agenzia assistita da propri funzionari sia per la mancata compensazione. La tesi dei ricorrenti era che l'imposta non fosse dovuta o non fosse dovuta dal CTD e dal bookmaker estero, che la norma nazionale fosse discriminatoria o incompatibile con il diritto UE e che, comunque, sussistesse obiettiva incertezza normativa e andassero compensate le spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo preliminare sull'appello dell'Amministrazione per difetto di autosufficienza e comunque infondato nel merito, confermando che l'appello era specifico. Ha respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, rilevando che la questione era già stata compiutamente risolta dalla giurisprudenza costituzionale e unionale. Ha ritenuto infondati i motivi centrali: per l'anno 2011, dopo l'intervento interpretativo dell'art. 1, comma 66, L. 220/2010, il CTD è soggetto passivo dell'imposta unica e il bookmaker estero risponde in solido; il fatto imponibile è la prestazione di servizi di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta in Italia; la disciplina non viola i principi UE di non discriminazione né il legittimo affidamento; l'imposta unica non ha natura di imposta sul volume d'affari e può cumularsi con l'IVA; non opera l'esimente dell'obiettiva incertezza per il periodo 2011. È stato inoltre ritenuto infondato il motivo sulle spese quanto alla liquidazione in favore dell'Agenzia e inammissibile quanto alla richiesta di compensazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti e l'Agenzia è stata ammessa alla liquidazione di quelle prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi va interpretata restrittivamente; nel caso concreto il motivo è stato dichiarato inammissibile anche per difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione.

  • art. 267 TFUE

    Non sussisteva la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia perché la questione era già stata risolta dalla giurisprudenza unionale e non occorrevano ulteriori chiarimenti.

  • artt. 56, 57 e 52 TFUE

    La normativa italiana sull'imposta unica sulle scommesse, come interpretata dalla giurisprudenza UE, non introduce restrizioni discriminatorie incompatibili con la libera prestazione di servizi.

  • art. 3 d.lgs. 504/1998

    È la norma che individua i soggetti passivi dell'imposta unica; per il 2011, alla luce della norma interpretativa del 2010, comprende chiunque gestisca scommesse anche per conto di terzi e anche se stabilito all'estero.

  • art. 1, comma 66, L. 220/2010

    È disposizione interpretativa che chiarisce l'assoggettamento all'imposta unica anche in assenza o inefficacia della concessione, includendo chi gestisce scommesse con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi; per i rapporti successivi al 2011 consente la traslazione del carico fiscale.

  • art. 1, comma 64, L. 220/2010

    Viene richiamato come espressione delle finalità pubbliche del legislatore nel settore dei giochi, tra cui tutela dei consumatori, ordine pubblico, contrasto al gioco minorile e all'evasione.

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998

    Richiamato come base normativa del riordino dell'imposta unica sulle scommesse e del relativo presupposto territoriale.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    L'imposta unica sulle scommesse non ha carattere di imposta sul volume d'affari, sicché può coesistere con l'IVA e con altri tributi speciali sui giochi.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata superata perché la Cassazione può decidere nel merito, senza rinvio, quando la questione sia di puro diritto e non richieda ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 8 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione all'asserita obiettiva incertezza normativa, ma l'esimente è stata esclusa per il periodo d'imposta 2011.

  • art. 5, comma 1, l. 472/1997

    Richiamato insieme alle norme sulle sanzioni tributarie; la Corte ha negato l'esimente per obiettiva incertezza.

  • art. 6, comma 2, l. 472/1997

    Richiamato in tema di non punibilità per obiettiva incertezza, ma ritenuto non applicabile al caso di specie.

  • art. 10, comma 4, L. 212/2000

    Richiamato per l'esimente da obiettiva incertezza e buona fede; escluso perché la disciplina era già chiarita per l'anno 2011.

  • artt. 12 e 15 d.lgs. 546/1992

    Richiamati in tema di spese di lite nel processo tributario e della liquidazione in favore dell'Amministrazione assistita da propri funzionari.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue la soccombenza; la liquidazione in favore dell'Amministrazione vittoriosa è stata confermata.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è censurabile in cassazione.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla Corte costituzionale come parametro nella declaratoria di illegittimità limitata ai rapporti anteriori al 2011, per l'impossibilità di traslare l'imposta in quel periodo.

Massime di principio

  • Nelle controversie sull'imposta unica sulle scommesse, il presupposto impositivo non è la singola giocata in sé, ma l'attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta nel territorio dello Stato, quale prestazione di servizi soggetta a imposizione.
  • Per il periodo d'imposta 2011 e successivi, alla luce della norma interpretativa del 2010, è soggetto passivo dell'imposta anche chi gestisce scommesse per conto di terzi e con operatori stabiliti all'estero; la responsabilità del bookmaker estero non viene meno per effetto della declaratoria costituzionale limitata al periodo precedente.
  • La territorialità del tributo va individuata in base alle attività materialmente svolte in Italia dal centro di raccolta e trasmissione delle scommesse, non già con esclusivo riferimento al luogo di conclusione del contratto con il bookmaker.
  • La disciplina nazionale sull'imposta unica sulle scommesse non viola la libertà di prestazione dei servizi né il principio di non discriminazione, quando si applichi in modo uniforme agli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano, a prescindere dal luogo di stabilimento.
  • L'imposta unica sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d'affari; pertanto può cumularsi con l'IVA senza contrastare l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE.
  • L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa non è invocabile per annualità successive all'entrata in vigore della norma interpretativa che ha chiarito il regime applicabile, se i contribuenti erano in grado di rimodulare i rapporti negoziali e di trasferire il carico fiscale.
  • Nel processo tributario la specificità dei motivi di appello va valutata in modo non formalistico; è sufficiente che dall'atto emerga, anche implicitamente, una chiara volontà di contestare la decisione di primo grado.
  • In cassazione, la censura di omessa pronuncia può essere superata e la causa decisa nel merito senza rinvio quando la questione sia di puro diritto e non richieda ulteriori accertamenti fattuali.
  • La liquidazione delle spese in favore dell'Amministrazione finanziaria vittoriosa, assistita da propri funzionari, è ammessa secondo la disciplina speciale del processo tributario; la mancata compensazione delle spese non è di regola sindacabile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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