Cassazione Penale, Sentenza n. 26611/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda l'applicazione a un soggetto ritenuto stabile esponente di un contesto mafioso della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per cinque anni, con obbligo di soggiorno e cauzione. La Corte di appello aveva confermato il decreto del tribunale valorizzando la sua pluridecennale appartenenza a una cosca operante in area reggina, precedenti per associazione mafiosa, estorsione e armi, il coinvolgimento in vari procedimenti di criminalità organizzata e una più recente condanna a trent'anni per partecipazione a un'associazione mafiosa quale promotore e dirigente. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per difetto di attualità della pericolosità sociale: la difesa sosteneva che la decisione si fosse fondata solo sulla storia criminale pregressa, senza considerare l'assenza di elementi attuali di collegamento con il sodalizio, la notevole distanza temporale dai fatti valorizzati e il lungo periodo di detenzione dal 2019 al 2025, durante il quale non sarebbero emersi comportamenti indicativi di permanenza dei rapporti mafiosi. Veniva inoltre contestato il richiamo al procedimento denominato "Malejìx/Epicentro" e l'asserita protrazione della partecipazione associativa fino al 2021, ritenuta frutto di travisamento, oltre alla rilevanza attribuita a un provvedimento di sorveglianza che avrebbe comunque confermato il giudizio di pericolosità. Il ricorso invocava i principi delle Sezioni Unite in tema di attualità della pericolosità nelle misure di prevenzione, affermando che non basta la mera appartenenza storica a Cosa/ndrangheta ma occorre un accertamento concreto e attuale al momento della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha affermato che la Corte di appello non si è limitata a richiamare i precedenti penali, ma ha svolto una valutazione complessiva e attualizzata della pericolosità, coerente con il principio secondo cui anche per gli indiziati di appartenenza mafiosa occorre accertare l'attualità del rischio di continuare a operare o a mantenere rapporti con il contesto criminale. La motivazione impugnata è stata ritenuta congrua perché fondata su una pluralità di elementi convergenti: ruolo apicale nella cosca, protrazione del contributo associativo sino al 2021 anche durante la detenzione, capacità di impartire direttive e mantenere relazioni con altri vertici, assenza di concreti indicatori di dissociazione. La dedotta imprecisione sulla data di scarcerazione è stata giudicata non decisiva, perché la ratio decidendi non si fondava su un intervallo di libertà successivo, ma sulla permanenza del vincolo mafioso anche durante la detenzione. È stato inoltre escluso che la misura di libertà vigilata richiamata dalla difesa potesse escludere l'attualità della pericolosità, poiché quel provvedimento non aveva negato il giudizio prognostico negativo.
Norme richiamate
prevede la misura di prevenzione personale applicata al soggetto ritenuto socialmente pericoloso, qui la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e cauzione.
richiamato come parametro motivazionale del provvedimento, in relazione all'obbligo di motivazione della decisione.
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamato per il contenuto della motivazione della decisione giudiziaria.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
utilizzato per censurare in cassazione l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o processuale penale.
è la fattispecie mafiosa di riferimento della recente condanna valorizzata ai fini della pericolosità sociale.
Massime di principio
- Nelle misure di prevenzione personali applicate a soggetti indiziati o condannati per appartenenza mafiosa, l'attualità della pericolosità sociale deve essere oggetto di un accertamento concreto e attuale, ma non richiede la prova di episodi criminosi immediatamente prossimi alla decisione.
- L'attualità della pericolosità può essere desunta da una valutazione prognostica complessiva che tenga conto della storia criminale, del ruolo apicale nel sodalizio, della capacità operativa dell'organizzazione e dell'assenza di elementi concreti di dissociazione.
- Per i soggetti che abbiano rivestito ruoli di vertice in organizzazioni mafiose stabilmente radicate sul territorio, il decorso del tempo e la detenzione non escludono di per sé la persistenza della pericolosità, se emergono elementi che attestino la continuità del vincolo associativo o la capacità di continuare a impartire direttive dall'interno del carcere.
- Un eventuale errore sul dato cronologico della liberazione non è decisivo quando la ratio della decisione non si fonda su un periodo di libertà successivo, ma sulla protrazione dell'inserimento mafioso durante la detenzione.
- Il giudice di prevenzione può valorizzare precedenti penali, procedimenti pendenti o definiti e ulteriori elementi sintomatici, purché li utilizzi non in modo meramente compilativo ma per giungere a un giudizio complessivo e motivato sulla pericolosità attuale.
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