Cassazione Penale, Ordinanza n. 12079/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena irrogata all'imputato per il delitto di detenzione illecita di stupefacenti di lieve entità, ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sostanza, che la pena fosse stata determinata in misura superiore al minimo edittale senza un'adeguata e effettiva motivazione. La censura mirava a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e dei criteri utilizzati per la commisurazione della pena, già esaminati dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza reiterava la medesima censura già proposta in appello e sollecitava una rivalutazione del compendio istruttorio e della misura della pena, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato, ai fini dell'art. 133 c.p., le modalità dell'azione, la natura e diversità delle sostanze (eroina e cocaina), il dato ponderale, il numero di dosi ricavabili e i precedenti, anche specifici, dell'imputato. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Individua il reato per cui è stata pronunciata la condanna e rispetto al quale è stata rideterminata la pena.
Criterio legale per la commisurazione della pena; la Corte di appello lo ha applicato valorizzando modalità del fatto, quantità e qualità dello stupefacente, dosi ricavabili e personalità del reo.
La Corte richiama, in sostanza, il limite del sindacato di legittimità, precluso alla rivalutazione del merito e delle emergenze istruttorie.
Consente la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione sulla pena, non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie già esaminate dai giudici di merito, quando la doglianza si risolva in una mera diversa lettura più favorevole all'imputato.
- La motivazione sulla commisurazione della pena è insindacabile in cassazione se risulta congrua, fondata su elementi oggettivi e non manifestamente illogica, anche quando valorizzi i criteri dell'art. 133 c.p.
- Ai fini della determinazione della pena per reati in materia di stupefacenti, possono rilevare in modo legittimo la natura delle sostanze, il quantitativo, il numero di dosi ricavabili, le modalità della condotta e i precedenti penali specifici dell'imputato.
- La reiterazione in cassazione di censure già respinte in appello, quando mascheri una richiesta di rivalutazione del fatto, espone il ricorso a declaratoria di inammissibilità.
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