Cassazione Penale, Sentenza n. 31600/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello del 15/09/2021 che aveva rideterminato la pena per omicidio volontario escludendo i futili motivi; il ricorrente contestava: (1) la mancata ammissione di nuova perizia medico-legale (in rito abbreviato), (2) l'esclusione della scriminante della legittima difesa e, in subordine, dell'eccesso colposo, (3) la sussistenza della contravvenzione per porto di coltello fuori dall'abitazione nonostante il coltello non sia stato ritrovato, (4) la qualificazione del fatto come omicidio volontario anziché preterintenzionale, (5) l'esclusione dell'attenuante della provocazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati ciascuno dei motivi: (a) la richiesta di nuova perizia non è censurabile perché il rito abbreviato implica rinuncia a determinate prove; (b) l'esclusione della legittima difesa è stata motivata correttamente alla luce della valutazione testimonial e delle risultanze che indicano l'esistenza di una seconda arma portata e occultata dall'imputato; (c) la qualificazione del reato come omicidio volontario è sorretta da elementi oggettivi (dimensioni e direzione del colpo, comportamento dell'imputato); (d) le deduzioni difensive sono state ritenute ipotetiche o meramente rivalutative del merito e non idonee a manifestare l'illogicità della motivazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di parte civile ammessa al gratuito patrocinio, come da dispositivo.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita il contenuto formale del ricorso per cassazione; il ricorso deve essere redatto nei limiti strettamente necessari ai sensi della disposizione.
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Impedisce di censurare in cassazione la mancata assunzione di prove decisive quando il difensore ha rinunciato al relativo esercizio scegliendo il rito abbreviato.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La censura per 'motivazione manifesta illogicità' richiede che la ricostruzione alternativa sia sostenuta da elementi processuali concreti e non da mere ipotesi o congetture.
Norma penale sulla detenzione/porto di armi/strumenti atti ad offendere; la Corte ha ritenuto che la prova indiziaria potesse fondare la contravvenzione anche senza ritrovamento materiale dell'arma.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso in cassazione.
art. 541, comma 1, cod. proc. pen.
Dispositivo che impone al soccombente, qui l'imputato ricorrente, di rifondere le spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato in favore dell'Erario.
art. 82 e art. 83 d.P.R. 115/2002
Regolano la liquidazione delle spese della parte civile ammessa al gratuito patrocinio e l'emissione del decreto di pagamento da parte del giudice che ha emesso la sentenza passata in giudicato.
Massime di principio
- La scelta del rito abbreviato limita la possibilità di impugnare, in cassazione, la mancata acquisizione di nuove prove: chi opta per l'abbreviato rinuncia a esercitare pienamente il diritto alla prova su quegli elementi.
- Per ottenere l'annullamento per manifesta illogicità della motivazione è necessario proporre una ricostruzione alternativa fondata su elementi processuali concreti e non su ipotesi o congetture plausibili ma non dimostrate.
- Le prove indiziarie ben collegate (dichiarazioni testimoniali, inconsistenze tecnico-forensi rispetto agli oggetti ritrovati) possono legittimare una ricostruzione cui si attribuisce rilevanza probatoria anche in assenza del ritrovamento materiale dell'arma.
- Le doglianze relative alla qualificazione dell'elemento soggettivo (es. volontarietà vs preterintenzionalità) richiedono di mostrare che gli elementi offerti agli atti siano incompatibili con la ricostruzione del giudice; il comportamento dell'imputato e la dinamica della colluttazione sono valutati nel loro insieme.
- L'attenuante della provocazione è di applicazione restrittiva: occorrono prova del comportamento ingiusto della vittima, stato d'ira del reo e proporzionalità della reazione; l'aver accettato o portato la sfida preclude spesso tale attenuante.
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