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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33576/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionaria)

La controversia

Il giocatore aveva effettuato sette giocate al lotto presso una ricevitoria; prima dell'estrazione aveva smarrito uno degli scontrini, denunciando lo smarrimento alle autorità competenti. La giocata corrispondente risultava vincente, ma la società concessionaria aveva rifiutato il pagamento perché non era stato presentato il biglietto. In primo e secondo grado la domanda di condanna al pagamento della vincita era stata rigettata. In cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 342 c.p.c. per non avere la Corte di merito interpretato sistematicamente la disciplina del lotto, specie coordinando l'art. 14 d.P.R. 303/1990 con gli artt. 7 e 10 dello stesso regolamento; violazione delle norme sull'interpretazione del rapporto contrattuale per non avere considerato l'assetto complessivo del rapporto di gioco; errata valutazione sulla natura dello scontrino, che sarebbe un titolo improprio ex art. 2002 c.c. e quindi varrebbe solo come prova, superabile con altri elementi; omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 2697 c.c. per non avere ammesso/valutato le prove dirette a dimostrare la paternità del biglietto e lo smarrimento anteriore all'estrazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso nonostante le contestazioni sulla notifica alla società indicata in sentenza, ma ha giudicato tutti i motivi manifestamente infondati o inammissibili. Ha affermato che, nella disciplina del gioco del lotto, lo scontrino integro e la sua tempestiva consegna costituiscono condizioni indefettibili per il pagamento della vincita; inoltre, se il biglietto è stato smarrito prima dell'estrazione, il giocatore non ha nemmeno partecipato validamente alla stessa e non può vantare alcun diritto alla vincita. Ha poi escluso che si potesse estendere al lotto la disciplina di altri giochi e ha ritenuto generico il motivo sull'interpretazione del contratto. Quanto allo scontrino, ha ribadito che il titolo di legittimazione ex art. 2002 c.c. legittima l'incasso solo in presenza del possesso del biglietto, non potendo la prova aliunde sostituire tale requisito. Il quarto motivo è stato assorbito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale, ma la Corte non vi ha ravvisato alcuna concreta violazione idonea a scardinare la disciplina speciale del lotto.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente insieme all'art. 24 Cost., senza che la Corte ravvisasse lesioni costituzionalmente rilevanti.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma violata, ma il motivo è stato ritenuto infondato nel tentativo di imporre una diversa lettura della disciplina di settore.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Usato come base dei motivi di violazione di legge, ma i primi tre motivi sono stati respinti perché infondati o generici.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Invocato per omesso esame di fatti decisivi; il motivo è stato comunque assorbito dalla reiezione delle altre censure.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di prova della giocata e della paternità del biglietto; la Corte ha escluso che la prova orale o documentale potesse sostituire il requisito del possesso dello scontrino.

  • art. 2002 c.c.

    La Corte ha qualificato lo scontrino del lotto come titolo di legittimazione: il diritto alla vincita si esercita con il possesso del biglietto, non per incorporazione del diritto nel documento.

  • art. 6, comma 1, l. 2 agosto 1982, n. 528

    "le scommesse sono produttive di effetti se sono state ricevute nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge se relative matrici sono pervenute alla commissione di zona prevista nell'articolo precedente. Lo scontrino attestante l'avvenuta giocata conferisce il diritto a partecipare all'estrazione"

    La Corte ha valorizzato questa norma per affermare che la partecipazione all'estrazione presuppone il possesso dello scontrino attestante la giocata; se il biglietto è smarrito prima dell'estrazione, la giocata non produce effetti.

  • art. 7 d.P.R. 303/1990

    Invocato dal ricorrente per sostenere una lettura sistematica della disciplina del lotto, ma non ritenuto idoneo a sovvertire la regola del possesso dello scontrino.

  • art. 10 d.P.R. 303/1990

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la giocata è valida se le matrici sono depositate e custodite; la Corte non ne ha tratto una disciplina diversa da quella dell'art. 6 l. 528/1982.

  • art. 14 d.P.R. 303/1990

    Norma decisiva per il giudizio di merito: il pagamento della vincita richiede la consegna dello scontrino entro 60 giorni e il biglietto deve essere integro, completo e corrispondente alla registrazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte nel respingere l'eccezione sul controricorso e sulla notifica, evidenziando l'insufficienza delle allegazioni della resistente circa la vicenda societaria e processuale.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della successione a titolo particolare nel diritto controverso in relazione alle vicende societarie della resistente.

Massime di principio

  • Nel gioco del lotto, il diritto al pagamento della vincita è subordinato al possesso e alla presentazione dello scontrino integro; lo smarrimento del biglietto prima dell'estrazione esclude la partecipazione valida alla stessa e impedisce di rivendicare la vincita.
  • La disciplina speciale del gioco non può essere estesa in via analogica a modelli regolatori di altri giochi, se ciò contrasta con il testo espresso della normativa applicabile.
  • Lo scontrino di gioco costituisce titolo di legittimazione: esso non incorpora il diritto alla vincita, ma è lo strumento necessario per legittimare l'incasso secondo le condizioni previste dalla disciplina speciale.
  • La prova aliunde della paternità della giocata o dello smarrimento del biglietto non supplisce al mancato possesso del titolo quando la legge richiede espressamente lo scontrino integro per il pagamento.
  • Censure di violazione delle regole di interpretazione contrattuale devono essere specifiche e non generiche; la mera contestazione della lettura data dal giudice di merito non è sufficiente a fondare il ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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