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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27674/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale di due pene (sentenze del 3/10/2007 e del 20/10/2009). Il ricorrente deduce: 1) il Giudice dell'esecuzione è andato oltre la richiesta della Procura (ha revocato entrambe le sospensioni quando la richiesta riguardava una sola) e ciò avrebbe reso la revoca nulla; 2) violazione e erronea applicazione degli artt. 163, 164, 168 c.3 c.p. e correlati, perché non risulta che il giudice dell'esecuzione abbia acquisito il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se il giudice che concesse la seconda sospensione fosse a conoscenza di cause ostative; 3) la revoca non avrebbe dovuto operare perché le pene erano prescritte o estinte (decorso prescrizionale computato dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha fatto sorgere la causa di revoca) e perché la revoca contrasterebbe con la finalità rieducativa e con l'art. 27 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo (il giudice dell'esecuzione può revocare d'ufficio quando la revoca 'opera di diritto') ma ha accolto in parte il secondo motivo. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione, anche quando interviene d'ufficio per una revoca di diritto, deve comunque verificare e motivare se il giudice della cognizione fosse documentatamente a conoscenza dei precedenti ostativi (acquisendo il fascicolo del giudizio) e deve considerare la prescrizione della pena decorrente dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha dato origine alla causa di revoca (nel caso di specie la prescrizione era intervenuta prima dell'ordinanza del 24/10/2023). Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Messina per un nuovo esame, con indicazioni su accertamenti necessari.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura del ricorrente in tema di limiti dell'intervento del giudice dell'esecuzione; la Corte però osserva che il giudice può intervenire d'ufficio quando la revoca 'opera di diritto'.

  • art. 163 cod. pen.

    Norma sui limiti massimi entro i quali possono essere concesse misure e cumuli di pene; rilevata nella valutazione della cumulabilità delle pene ai fini della revoca dei benefici.

  • art. 164 cod. pen.

    Disciplina delle cause ostative alla concessione della sospensione condizionale; la Corte richiama la necessità di verificare se tali cause fossero documentatamente note al giudice della cognizione.

  • art. 168, comma terzo, cod. pen.

    Collegato all'art.164: impone valutazioni sull'effetto di sentenze successive sulla sospensione condizionale; la Corte afferma che il giudice dell'esecuzione deve accertare se la causa ostativa fosse nota al giudice che concesse il beneficio.

  • art. 172, settimo comma, cod. pen.

    Richiamato in tema di estinzione per prescrizione e di verifiche che il giudice dell'esecuzione deve compiere quando la revoca rende la pena eseguibile e suscettibile di estinzione per prescrizione.

  • art. 165 cod. pen.

    Norma sugli obblighi connessi alla sospensione condizionale; citata nella giurisprudenza richiamata in relazione a limiti dell'intervento del giudice dell'esecuzione.

  • art. 47, comma 1-bis, ordinamento penitenziario

    Richiamato dalla difesa in relazione al regime di detenzione domiciliare e ai suoi effetti sull'estinzione della pena; la Corte prende atto dell'eccezione ma rimette gli accertamenti al giudice del rinvio.

  • art. 697 cod. pen.

    Norma relativa al reato per cui fu emessa la condanna del 21/9/2022 (citata come causa di revoca); usata per descrivere il fatto nuovo che ha determinato l'intervento del giudice dell'esecuzione.

  • art. 27 Cost.

    Invocato dalla difesa per sostenere che la revoca contrasterebbe con la finalità rieducativa della pena; la Corte richiama l'esigenza di valutazioni di fatto sul punto che vanno svolte in sede di rinvio.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può revocare d'ufficio la sospensione condizionale solo quando la revoca 'opera di diritto'; altrimenti è necessaria istanza di parte.
  • Anche quando la revoca opera di diritto, il giudice dell'esecuzione deve acquisire e verificare il fascicolo del giudizio di cognizione e motivare se il giudice che concesse il beneficio fosse documentatamente a conoscenza di precedenti ostativi.
  • La revoca basata su condanne successive che non contengono l'accertamento di responsabilità imprescindibile non è ammissibile; occorre rispettare i limiti stabiliti dall'art. 168 e dalla giurisprudenza di legittimità.
  • La prescrizione della pena divenuta eseguibile per effetto della revoca decorre dalla data di irrevocabilità della decisione che ha accertato la causa di revoca, e non dalla data dell'atto di revoca del giudice dell'esecuzione; il giudice dell'esecuzione deve valutare l'eventuale estinzione per prescrizione prima di rendere eseguibile la pena.
  • Se la decisione impugnata richiede accertamenti di fatto e prove documentali non valutabili in sede di legittimità, la Cassazione annulla con rinvio perché tali accertamenti debbano essere svolti dal giudice di merito.

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