Cassazione Penale, Sentenza n. 26564/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina del 15/05/2023. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 678 c.p.) e vizi di motivazione ex art. 606 c.p.p., sostenendo che la soglia di 5 kg prevista dall'art. 97 R.D. n. 635/1940 non sarebbe stata superata e che non era provato che lui fosse l'effettivo venditore degli artifici pirotecnici sequestrati, chiedendo quindi l'assoluzione piena per insussistenza del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui il limite quantitativo di 5 kg previsto dall'art. 97 R.D. n. 635/1940 riguarda la sola detenzione e non la vendita, la quale richiede specifica autorizzazione assente nel caso di specie. Ha inoltre ritenuto generica e insufficiente la censura difensiva circa l'assenza di prova che il ricorrente fosse il venditore, richiamando il verbale di sequestro e le dichiarazioni dell'ispettore come elementi idonei a sostenere l'affermazione della Corte d'appello. Conseguentemente il rigetto del ricorso lascia ferma l'assoluzione per particolare tenuità statuida dalla Corte d'appello e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali per il cassazione.
Norme richiamate
Riguarda la vendita o la detenzione di materiale esplodente; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie riferita alla vendita senza licenza anche per quantitativi inferiori alla soglia di 5 kg prevista per la detenzione.
Prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte d'appello ha applicato questa causa di non punibilità assolvendo l'imputato.
Il limite quantitativo di 5 kg si riferisce alla detenzione esente da licenza; tale limite non opera per la vendita, che richiede autorizzazione specifica.
art. 606 comma 1 lett. b) e) cod. proc. pen.
Motivi di cassazione richiamati (violazione di legge e vizi di motivazione); la Corte ha ritenuto infondati i motivi dedotti dal ricorrente.
Massime di principio
- Il limite di 5 kg previsto dal regolamento (art. 97 R.D. 635/1940) tutela la detenzione senza licenza; la vendita di materiale esplodente è disciplinata separatamente e richiede autorizzazione indipendentemente dalla quantità.
- In casi di contestazione per vendita di materiale esplodente, anche quantitativi contenuti possono integrare il reato se manca la prevista autorizzazione.
- Per ottenere l'assoluzione piena per insussistenza del fatto è necessario fornire elementi probatori specifici e concreti che smentiscano l'accertamento probatorio (es. prova che l'imputato non fosse il venditore); censure generiche sulla insufficienza della prova sono spesso insufficienti.
- L'assoluzione per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è distinta dall'assoluzione per insussistenza del fatto: la prima comporta non punibilità pur in presenza di elementi di responsabilità, la seconda esclude l'avvenuto fatto o la responsabilità.
- La documentazione di sequestro e le dichiarazioni di pubblico ufficiale/testimoni sono elementi decisivi: una loro valutazione plausibile dal giudice di merito difficilmente viene riaperta in Cassazione se non con motivazioni specifiche e fondate.
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