Cassazione Civile, Ordinanza n. 07387/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di fornitura elettrica per il pagamento di forniture di energia rese a un immobile. La società destinataria dell'ingiunzione propose opposizione, sostenendo in sostanza di non aver riconosciuto il debito nei termini ritenuti dal giudice e di contestare la quantificazione del credito, anche perché per un periodo non erano stati applicati i prezzi di salvaguardia. Il Tribunale accolse solo in parte l'opposizione, revocando il decreto ma rideterminando il credito. La Corte d'appello rigettò l'appello dell'opponente. In cassazione la società opponente soccombente dedusse due censure: con il primo motivo lamentò violazione dell'art. 1988 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato una missiva dell'ottobre 2008 come ricognizione di debito, mentre essa sarebbe stata solo una richiesta di rateizzazione per evitare l'interruzione della fornitura; con il secondo motivo dedusse violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che l'onere di provare effettività e congruità dei consumi dovesse gravare sulla somministrante e non sul cliente, che aveva contestato le bollette prodotte nel monitorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva una statuizione effettivamente contenuta nella sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva deciso sulla qualificazione della missiva dell'ottobre 2008 come ricognizione di debito, avendo piuttosto fondato il rigetto dell'appello sulla sufficienza probatoria delle fatture non specificamente contestate e sui pagamenti in acconto, con conseguente carenza di allegazione e prova dell'opponente. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché, nei consumi misurati tramite contatore, opera a favore del somministrante una presunzione di veridicità dei dati rilevati; il somministrato che voglia superarla deve allegare e provare circostanze specifiche, come il malfunzionamento del contatore o fattori esterni che abbiano inciso sui consumi. La ricorrente non aveva fornito tali allegazioni e prove e non poteva supplirvi mediante una CTU esplorativa. La Corte ha inoltre osservato che la memoria depositata dalla ricorrente non aveva funzione illustrativa o confutativa e non poteva essere valorizzata. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La ricognizione di debito produce effetti solo se la dichiarazione è effettivamente imputabile al debitore e rilevante nei confronti del creditore; tuttavia, nel caso concreto, la censura era inammissibile perché la sentenza impugnata non si era fondata su tale profilo, ma su autonome ragioni probatorie.
L'onere della prova del credito in opposizione a decreto ingiuntivo grava sul creditore, ma nei consumi misurati da contatore opera una presunzione di veridicità dei dati rilevati, superabile solo con specifiche contestazioni e prova contraria del debitore.
art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ.
È il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione di legge sostanziale.
art. 366, 1° comma, n. 6, cod. proc. civ.
Le allegazioni del ricorso devono essere specifiche e autosufficienti; censure assertive e prive di precisa indicazione del dato fattuale e documentale non sono scrutinabili.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e censura una questione non decisiva o non effettivamente esaminata dal giudice di merito.
- Nelle controversie relative a forniture di energia misurate tramite contatore, i consumi rilevati dal contatore sono assistiti da una presunzione di veridicità, sicché il cliente che li contesti deve allegare e provare fatti specifici idonei a vincere tale presunzione.
- La contestazione generica delle fatture o dei consumi non è sufficiente a superare la prova del credito del somministrante quando non siano dedotti malfunzionamenti del misuratore o cause esterne specifiche.
- La CTU non può essere utilizzata per sopperire a carenze di allegazione e prova della parte onerata, né può assumere funzione esplorativa in mancanza di un adeguato impianto fattuale.
- In cassazione, le deduzioni fattuali devono essere formulate in modo autosufficiente e specifico; censure meramente assertive non consentono il sindacato di legittimità.
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