Cassazione Civile, Ordinanza n. 05961/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Una promissaria acquirente aveva convenuto il promittente venditore per ottenere una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. relativa al trasferimento di un immobile, alle condizioni di un preliminare del 18 giugno 2007, con contestuale accollo da parte sua del mutuo fondiario residuo previsto come parte del prezzo. In primo grado era intervenuta l'ex coniuge del venditore, deducendo la simulazione del preliminare, assunto concluso solo per sottrarre il bene ai creditori; il Tribunale aveva accolto tale impostazione e rigettato la domanda. In appello l'attrice aveva contestato la permanenza dell'interesse dell'interveniente, che nel frattempo aveva rinunciato all'intervento, e aveva riproposto la domanda ex art. 2932 c.c. La Corte d'appello aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla simulazione, ma aveva rigettato la domanda costitutiva ritenendo insufficiente l'allegazione/prova sugli elementi del mutuo da accollare, necessari per riprodurre esattamente l'assetto di interessi del preliminare. Nel ricorso per cassazione la promissaria acquirente deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., per avere la Corte deciso su una questione rilevata d'ufficio senza contraddittorio; 2) violazione degli artt. 1362 c.c. e 1273 c.c., sostenendo che il preliminare prevedeva correttamente l'accollo del mutuo e che non vi era difformità rispetto alle conclusioni formulate; 3) violazione dell'art. 2932 c.c. e dell'art. 1372 c.c., perché il riferimento al mutuo fondiario indicava già compiutamente la prestazione da trasporre nella sentenza costitutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello non aveva introdotto una nuova questione di diritto o di fatto, ma aveva soltanto valutato come insufficienti le allegazioni e la prova offerte dalla parte; inoltre, la mancata attivazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. non produce nullità se la parte non indica concretamente quali difese avrebbe potuto svolgere. Ha rigettato anche il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, osservando che gli estremi del mutuo richiamati nel preliminare non bastavano a consentire una sentenza ex art. 2932 c.c. che riproducesse integralmente l'assetto di interessi voluto dalle parti, poiché mancavano dati essenziali come piano di ammortamento, rate, scadenze, importi residui e pagamenti già eseguiti. La Corte ha ribadito che la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. non può introdurre modifiche rispetto al contenuto del preliminare e che l'insufficienza dell'allegazione sul contenuto della prestazione impedisce la trasposizione in sede giudiziale. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese per la contumacia degli intimati. È stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sentenza costitutiva deve riprodurre il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti nel preliminare, senza poter introdurre modifiche; se mancano elementi essenziali per determinare la prestazione, la domanda va rigettata.
L'obbligo di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio riguarda le questioni di fatto o miste di fatto e di diritto, non le mere questioni di diritto; in ogni caso la nullità richiede che la parte indichi concretamente il pregiudizio difensivo subito.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che il contratto preliminare dovesse essere interpretato nel senso dell'accollo del mutuo come modalità di pagamento del prezzo.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'obbligazione di pagamento del mutuo fosse configurabile come accollo verso il terzo creditore.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'intangibilità del contenuto negoziale e della sua trasposizione nella sentenza ex art. 2932 c.c.
Norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La pronuncia ex art. 2932 c.c. non può essere emessa se la parte che la richiede non fornisce allegazioni e prova sufficienti a consentire la riproduzione esatta del regolamento contrattuale definitivo, soprattutto quando il prezzo sia costituito anche dall'accollo di un mutuo o di un'obbligazione non compiutamente determinata.
- Il richiamo nel preliminare a un mutuo o ad altro debito da accollare non è di per sé sufficiente: occorre indicare gli elementi essenziali della prestazione, come piano di ammortamento, rate, scadenze, importi residui e pagamenti già effettuati, quando tali dati siano necessari per individuare il contenuto dell'obbligazione da trasporre in sentenza.
- L'obbligo del giudice di sollecitare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio non si estende alle mere valutazioni giuridiche né può essere invocato per supplire a carenze probatorie o alle preclusioni istruttorie della parte.
- La nullità per omessa attivazione del contraddittorio su una questione officiosa richiede che la parte indichi in cassazione quali concrete difese o allegazioni avrebbe potuto svolgere se interpellata tempestivamente.
- La sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. deve rispettare integralmente il contenuto del contratto preliminare e non può correggerlo, integrarlo o modificarlo sulla base di una ricostruzione equitativa o di elementi non provati.
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