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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3533/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Coppola era imputato di illecita detenzione a fini di spaccio di marijuana, con due quantitativi sequestrati (3,466 g in auto, principio attivo 9,6% idoneo a 13,4 dosi; 52,779 g in casa, principio attivo 16,4% idoneo a 347,9 dosi). In cassazione il ricorrente ha dedotto: (I) nullità o inutilizzabilità dell'interrogatorio perché il verbale d'udienza era redatto in forma sintetica senza verbale stenotipico o fonoregistrazione e senza indicare le domande rivolte; mancata sottoscrizione di ogni foglio; (II) vizio di motivazione e violazione di legge per argomentazioni illogiche del giudice di merito, in particolare per aver ricavato dalla differenza di percentuale di principio attivo che i due quantitativi provenissero da partite diverse e per presunta inversione dell'onere della prova; carente motivazione sul rigetto dell'ipotesi difensiva di acquisto collettivo; (III) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) esclusa dai giudici solo per il dato ponderale; (IV) carente motivazione nella determinazione della pena e mancata considerazione delle condizioni economiche dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i rilievi sulla verbalizzazione sintetica: l'art. 140 c.p.p. consente il verbale riassuntivo e la mancata trascrizione stenotipica non comporta automaticamente nullità; l'art. 142 c.p.p. delimita la nullità alle ipotesi di assoluta incertezza sulle persone intervenute o alla totale mancanza di documentazione utile alla difesa. L'interrogatorio reso in udienza può essere verbalizzato in forma sintetica (richiamata anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul divieto di estendere le formalità previste per il detenuto interrogato fuori udienza). Le questioni di fatto e la diversa ricostruzione proposte dalla difesa sono inammissibili in Cassazione; la Corte d'appello ha motivato logicamente l'esclusione della particolare tenuità alla luce del numero di dosi estrapolabili, delle modalità della condotta e di altri elementi (agenda con annotazioni, somme di denaro incompatibili con i redditi). La quantificazione della pena è stata ritenuta congrua e nella discrezionalità del giudice di merito. Infine, la questione relativa a presunte omissioni di motivazione con riguardo a norme non dedotte in appello non poteva essere sollevata per la prima volta in Cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5

    Norma sostanziale che incrimina la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie alla luce della quantità e delle modalità di detenzione e della disponibilità di denaro e appunti riconducibili a smercio.

  • Codice di procedura penale, art. 140

    "1. Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione contestuale del verbale in forma riassuntiva quando gli atti h) da verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici. 2. Quando è redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva, il giudice vigila affinché sia riprodotta nell'originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne la credibilità"

    La Corte ha richiamato l'art. 140 per legittimare la verbalizzazione in forma riassuntiva e ha precisato che la mancata stenotipia o fonoregistrazione non determina di per sé nullità.

  • Codice di procedura penale, art. 141-bis

    Prevede l'obbligo di riproduzione fonografica per l'interrogatorio di persona detenuta se svolto fuori udienza; la Corte ha dedotto che tale tutela non si estende automaticamente all'interrogatorio reso in udienza.

  • Codice di procedura penale, art. 142

    Stabilisce i casi di nullità del verbale: la Corte ha ricordato che la nullità sussiste solo in caso di incertezza assoluta sulle persone intervenute o mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale redigente, non per altre irregolarità formali.

  • Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)

    Norma sulla nullità d'ordine generale per violazione del diritto di difesa; la Corte ha affermato che la nullità può sussistere solo in caso di totale mancanza di documentazione degli atti dibattimentali, circostanza non verificata nel caso.

  • Codice penale, art. 131-bis

    Disciplina la particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto l'eccezione inammissibile o infondata perché la quantità di droga e le modalità della condotta escludevano la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità.

  • Codice penale, art. 133 e art. 125, comma 3

    Art. 133 indicante i criteri per la determinazione della pena e l'art. 125 sulla motivazione: la Corte ha confermato che la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito se accompagnata da motivazione anche sintetica che richiami i criteri di legge.

  • Codice di procedura penale, artt. 606, comma 3 e 609, comma 2

    Limiti della cassazione: non sono ammissibili in Cassazione questioni non dedotte in appello, salvo casi rilevabili d'ufficio; la Corte ha escluso la possibilità di sollevare questioni in Cassazione non prospettate nel grado precedente.

Massime di principio

  • La redazione in forma riassuntiva del verbale d'udienza è ammessa e la mancata registrazione stenotipica o fonografica non determina automaticamente la nullità: la nullità sussiste solo se manca ogni documentazione degli atti o vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute.
  • L'interrogatorio reso in udienza può essere verbalizzato sinteticamente; le formalità previste per l'interrogatorio di persone detenute fuori udienza non si applicano automaticamente quando l'interrogatorio avviene in udienza.
  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione dei fatti e delle prove: le ricostruzioni alternative proposte dalla difesa che riguardano questioni di merito sono inammissibili.
  • L'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva; la presenza di quantitativi significativi, di modalità non occasionali e di elementi obiettivi (appunti, denaro) può far escludere la tenuità.
  • La quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito se motivata, anche sinteticamente, con richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; le contestazioni meramente critiche sulla misura della pena sono difficilmente accolte in Cassazione.
  • Non è possibile introdurre in Cassazione questioni che non siano state dedotte nel grado di appello, salvo eccezioni strettamente previste dalla legge.

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