Cassazione Penale, Sentenza n. 26249/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino che, in parziale riforma del Tribunale di Biella, ha dichiarato estinta per prescrizione la contravvenzione prevista dall'art. 4 L.110/1975 e ha rideterminato la pena, confermando le condanne per altri reati. I motivi principali di ricorso sono: (1) violazione dell'art. 533, comma 2, c.p.p. e vizi nella determinazione della pena dopo il proscioglimento per prescrizione, con la doglianza che la Corte avrebbe dovuto indicare anche la pena per il reato prescritto e specificare la diminuzione per il tentativo in conformità ai principi delle Sezioni Unite (sent. Pizzone); (2) violazione dell'art. 635 c.p. e errata qualificazione della 'esposizione alla pubblica fede' riguardo a una zanzariera danneggiata da Domenico Romeo, sostenendo che il bene non era esposto alla pubblica fede perché il proprietario si trovava all'interno, con la conseguente tesi della irrilevanza penale del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto le censure non chiaramente e organicamente esposte e manifestamente infondate: non è stato dimostrato un interesse concreto dei ricorrenti alla indicazione della pena del reato prescritto; la Corte di appello ha correttamente determinato la pena di base e gli aumenti per i reati satellite rientrando nella cornice edittale e dando adeguata motivazione, e la mancata specificazione del quantum di ogni singolo aumento non ha prodotto danno né interesse concreto a impugnare la determinazione complessiva della pena. Quanto alla diminuzione per il tentativo, la Corte ha richiamato la legittimità sia del metodo diretto/sintetico sia di quello bifasico, purché motivata. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i ricorrenti non hanno affrontato la seconda ratio decidendi della Corte d'appello: anche assumendo che non sussistesse l'esposizione alla pubblica fede, il reato era stato commesso con minaccia alla persona, circostanza che mantiene la rilevanza penale del danneggiamento; inoltre non era necessario attendere decisioni di costituzionalità su d.lgs. 150/2022 perché tale questione non era stata dedotta nel ricorso. Infine la Corte ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riferita alla contravvenzione per la quale la Corte di appello ha dichiarato l'estinzione per prescrizione; la sentenza si limita a registrare la prescrizione senza discutere ulteriori profili di illegittimità.
Richiamato in relazione alla determinazione della pena per il reato base e per le regole sul tentativo; la Corte ha ritenuto legittima la scelta della Corte territoriale di fissare la pena entro i limiti edittali richiamando l'art. 56 c.p.
Reato confermato in sede di appello per entrambi gli imputati; citato a descrizione del complesso di capi di imputazione confermati.
Norma che disciplina il danneggiamento aggravato dalla condizione di esposizione alla pubblica fede; il ricorrente contestava l'applicazione dell'aggravante per la zanzariera, ma la Corte ha ritenuto la questione inammissibile perché non affrontata la seconda motivazione della Corte d'appello (minaccia alla persona).
Codice penale, art. 625, comma 1, n. 7
Aggravante richiamata nella parte descrittiva della sentenza di merito; usata per qualificare alcune circostanze aggravanti collegate ai reati ascritti.
Codice penale, art. 612, comma 2
Violazione confermata nei confronti di uno degli imputati e richiamata nell'ambito delle confenzioni di reato che la Corte d'appello ha confermato.
Codice di procedura penale, art. 533, comma 2
Norma invocata dai ricorrenti in tema di commisurazione della pena tra reati principali e satelliti; la Corte ha ritenuto che l'individuazione della pena base e degli aumenti per i reati satellite, come effettuata dalla Corte di merito, soddisfa l'onere motivazionale richiesto dalle Sezioni Unite.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende a causa dell'inammissibilità dei ricorsi.
Citato nelle difese come riferimento alle questioni di procedibilità a querela per taluni reati; la Corte ha ritenuto irrilevante l'attesa di pronunce di costituzionalità perché la questione non era stata propriamente dedotta nel ricorso.
Giurisprudenza - Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Richiamata dai ricorrenti e dal giudice di legittimità in tema di obblighi motivazionali sulla determinazione della pena e sugli aumenti per continuazione; la Corte ha ritenuto che l'operato della Corte territoriale sia conforme ai principi enunciati nelle Sezioni Unite e che la mancata specificazione analitica degli aumenti non abbia prodotto interesse concreto a impugnare la determinazione complessiva della pena.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile se le censure non sono esposte in modo chiaro e organico: la chiarezza dell'impugnazione è requisito di ammissibilità.
- La Corte può rideterminare la pena indicando la pena base e gli aumenti per reati satellite senza dover necessariamente indicare la pena teorica per un reato ormai estinto per prescrizione, a meno che il ricorrente non dimostri un interesse concreto a che ciò venga fatto.
- La diminuzione per il tentativo può essere applicata con il metodo diretto/sintetico o con il metodo bifasico; entrambe le tecniche sono ammesse purché sia data adeguata motivazione.
- La mancata specificazione del quantum di ciascun aumento per continuazione non è automaticamente causa di annullamento: occorre dimostrare un interesse concreto e attuale o che la motivazione complessiva della pena sia manifesta illogica o contraddittoria.
- Quando la Corte d'appello dà più ragioni alternative a sostegno della decisione (ad esempio esposizione alla pubblica fede e minaccia alla persona), il ricorrente deve affrontare entrambe le ragioni nella cassazione; l'omissione rende inammissibile il motivo relativo solo ad una delle ragioni.
- Non è necessario rinviare la decisione in attesa di pronunce di costituzionalità su questioni non specificamente dedotte nel ricorso: i giudizi costituzionali rilevano solo se la questione è stata effettivamente svolta come motivo di impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25999/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26001/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26003/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26004/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26005/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26007/2023 del 16/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →