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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14306/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società incaricata)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento TIA per l’anno 2004 relativo a un immobile destinato a negozio nel Comune di Santa Maria di Licodia. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma in appello la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione e accolto il gravame della società incaricata della gestione del tributo. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: 1) violazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. per avere il giudice d’appello ritenuto tempestiva e utilizzabile la costituzione della società resistente, nonostante fosse tardiva; 2) violazione dell’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., sostenendo che fosse maturata la prescrizione del diritto alla riscossione, poiché l’atto era stato consegnato per la notifica prima della scadenza ma ricevuto dal destinatario dopo; 3) omesso esame della mancata attestazione di conformità tra copia dell’appello spedita e copia depositata; 4) omesso esame del preteso difetto di legittimazione della società ad emettere l’atto, non sufficientemente indicata nell’avviso; 5) omesso esame della dedotta mancanza di motivazione dell’avviso, che conterrebbe solo dati catastali; 6) violazione dell’art. 37 del regolamento TIA comunale per mancata comunicazione di avvio del procedimento, ritenuta dal ricorrente distinta dalla notifica dell’avviso di accertamento.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondata la censura sulla tardiva costituzione della società, affermando che nel processo tributario la costituzione tardiva della parte resistente non determina nullità, ma soltanto decadenza da alcune facoltà difensive precluse, con permanenza del diritto di contestare i fatti costitutivi e produrre documenti. Ha escluso la prescrizione, chiarendo che nel caso riguardava la decadenza dell’attività di accertamento e che, per verificare la tempestività della notifica, rileva per il notificante la consegna dell’atto all’ufficio postale/ufficiale giudiziario, non la ricezione da parte del destinatario; nel caso concreto la spedizione era avvenuta entro il termine decadenziale. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondata la censura sulla conformità della copia dell’appello, rilevando che il ricorrente avrebbe dovuto dedurre un vizio di omessa pronuncia e che, comunque, la sanzione processuale opera solo in caso di effettiva difformità tra gli atti. Ha reputato infondati e in parte inammissibili i motivi sul difetto di legittimazione e sulla motivazione dell’avviso, osservando che le doglianze erano generiche e che, in presenza di omessa dichiarazione, l’indicazione dei dati catastali, della categoria, della superficie e della tariffa era sufficiente a fondare la pretesa. Infine, ha ritenuto inammissibile e infondata la censura sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento, perché la questione non risultava esaminata dalla sentenza impugnata e, in ogni caso, la comunicazione prevista dal regolamento aveva natura informativa e collaborativa, non costituendo un presupposto di validità dell’avviso. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per mancata costituzione dell’intimata. È stato altresì disposto l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 153 c.p.c.

    Nel processo tributario la tardiva costituzione della parte resistente non produce nullità dell’atto, ma soltanto le decadenze connesse alle facoltà difensive precluse.

  • art. 154 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha escluso che la tardiva costituzione comporti nullità, valorizzando invece il regime delle sole decadenze.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione non opera in presenza di una tardiva costituzione della parte resistente, poiché questa conserva la facoltà di contestare i fatti costitutivi nonostante le preclusioni.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    La Corte rileva che i motivi cumulano impropriamente vizi diversi e che, nei casi esaminati, spesso il vizio correttamente deducibile era l’omessa pronuncia e non l’omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992

    La violazione del termine di costituzione della parte resistente comporta solo la decadenza da alcune facoltà processuali, non la nullità della costituzione.

  • art. 24 Cost.

    La parte tardivamente costituita deve poter difendersi negando i fatti costitutivi e producendo documenti; altrimenti sarebbe leso il diritto di difesa.

  • art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992

    La produzione documentale della parte resistente permane possibile nei limiti consentiti dal processo tributario, anche in appello.

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    La prescrizione quinquennale opera per i crediti tributari periodici nella fase di riscossione, dopo il tempestivo esercizio del potere impositivo e il definitivo accertamento del diritto al prelievo.

  • art. 1, comma 161, L. n. 296 del 2006

    Per i tributi locali gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento erano dovuti.

  • art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992

    Non è causa di inammissibilità la mancanza della copia notificata conforme alla copia depositata; rileva solo una effettiva difformità tra gli atti, da accertare in concreto.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiama in appello l’applicazione delle regole sulla produzione dell’atto e sulla sua conformità, con conseguente rilievo della sola effettiva difformità.

  • art. 37 del reg. TIA del Comune di Santa Maria di Licodia

    La comunicazione ivi prevista ha funzione informativa e collaborativa, non equivalente alla notifica dell’avviso di accertamento né condizione di validità dell’atto impositivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso comporta la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che integra il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la tardiva costituzione del resistente non determina nullità del giudizio o degli atti difensivi, ma solo la perdita delle facoltà processuali precluse dal ritardo; restano salvi il diritto di difesa, la contestazione dei fatti costitutivi e la produzione documentale consentita.
  • In materia di tributi locali, per verificare la tempestività della notifica dell’avviso di accertamento rileva, ai fini del termine decadenziale, la consegna dell’atto per la spedizione entro il termine di legge, non la successiva ricezione da parte del destinatario.
  • La prescrizione del credito tributario non va confusa con la decadenza dal potere di accertamento: la prescrizione rileva nella fase di riscossione dopo un valido e tempestivo esercizio della pretesa impositiva.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se riguarda un fatto storico, principale o secondario, specificamente indicato; se la doglianza investe una questione giuridica non esaminata, il vizio corretto è l’omessa pronuncia.
  • L’avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando indica gli elementi essenziali della pretesa tributaria, cioè i fatti costitutivi e gli estremi oggettivi e soggettivi, senza che l’amministrazione debba anticipare in quella sede la prova completa della fondatezza dell’accertamento.
  • La violazione di una regola regolamentare che preveda una comunicazione preventiva con funzione meramente informativa non comporta, di per sé, invalidità dell’avviso di accertamento, se il contribuente conserva la possibilità di difendersi in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenza

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