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Sentenza

Sentenza n. 12417/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale n. 417 del 29 dicembre 2023 portante ordine di demolizione e rimozione di opere entro novanta giorni con avvertenza che, in difetto, si procederà con i successivi atti di competenza ai sensi dell'art. 31 DPR 380/2001 in combinato disposto con l'art. 15 della L.R. Lazio n. 15/2008.

Giustizia amministrativa202403897

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di demolizione e rimozione di opere abusive, con avvertenza dell'applicazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo quattro motivi. Con il primo ha lamentato la violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo che avrebbe potuto rappresentare il mutamento dello stato dei luoghi conseguente alla realizzazione di un avancorpo che avrebbe posto in aderenza due fabbricati, superando il problema delle distanze. Con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 873 c.c., dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, dell'art. 15 l.r. Lazio n. 15/2008, dell'art. 9 del d.m. n. 1444/1968 e delle norme tecniche di attuazione del PRG, oltre a travisamento dei fatti, sostenendo che l'amministrazione avrebbe considerato immutata la situazione già posta a fondamento di una precedente ordinanza di demolizione, senza considerare la successiva realizzazione dell'avancorpo. Con il terzo ha dedotto la violazione dell'art. 36 d.P.R. 380/2001 e un difetto di istruttoria, assumendo che il Comune avrebbe dovuto verificare la possibilità di accertamento di conformità e la sanabilità della situazione attuale. Con il quarto ha sostenuto che tre manufatti agricoli, destinati a ricovero attrezzi e in parte a pollaio, sarebbero opere pertinenziali precarie e amovibili, riconducibili all'attività edilizia libera ex art. 6 d.P.R. 380/2001, o in subordine alla CILA ex art. 6-bis o alla SCIA ex art. 22, e comunque non assoggettabili a demolizione ai sensi dell'art. 31.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha esaminato congiuntamente il secondo e il terzo motivo, ritenendoli non idonei a confutare la motivazione effettiva dell'ordinanza: anche ammettendo un mutamento dello stato dei luoghi rispetto alla precedente ordinanza, l'edificazione principale risultava priva di qualsiasi titolo edilizio. Il riferimento alla modifica delle distanze e all'astratta sanabilità non incideva quindi sulla ratio dell'atto, fondata sul mancato previo conseguimento del permesso di costruire. È stato respinto anche il primo motivo: il ricorrente non ha dimostrato che, se fosse stato informato dell'avvio del procedimento, avrebbe fornito elementi conoscitivi o valutativi idonei a orientare diversamente l'amministrazione. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato. I depositi agricoli non sono pertinenze urbanistiche quando non siano coessenziali a un bene principale e possano essere utilizzati autonomamente. La precarietà deve dipendere dalla destinazione materiale dell'opera a esigenze realmente temporanee e contingenti, non dalla volontà soggettiva del proprietario, dalla smontabilità o dalla mancata infissione al suolo. Il ricorrente non ha provato la temporaneità delle esigenze relative ai tre manufatti. Inoltre, le dimensioni indicate, pari a 25 mq, 19,2 mq e 38,08 mq, escludevano il requisito delle limitate dimensioni previsto per gli interventi di arredo e i piccoli ripostigli o ricoveri ammessi in edilizia libera. I manufatti costituivano pertanto nuove costruzioni e richiedevano il permesso di costruire. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    L'omessa comunicazione di avvio non determina l'accoglimento della censura se il ricorrente non dimostra che la partecipazione avrebbe potuto apportare elementi idonei a incidere concretamente sulla decisione.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L'ordine di demolizione è legittimo per opere realizzate senza il necessario titolo edilizio, quando ricorrano i presupposti della nuova costruzione abusiva.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    L'astratta possibilità di accertamento di conformità non supera la motivazione dell'ordine di demolizione fondato sull'assenza del permesso di costruire, se non viene dimostrata la concreta incidenza della sanabilità sulla legittimità dell'atto.

  • art. 6 d.P.R. 380/2001

    “i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: […] e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”

    L'attività edilizia libera relativa a ripostigli, manufatti accessori e ricoveri per animali opera solo per manufatti di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo; non comprende strutture di dimensioni rilevanti e destinate a una stabile trasformazione del territorio.

  • art. 3, comma 1, lettera e), d.P.R. 380/2001

    I manufatti non precari, di dimensioni non limitate e destinati a esigenze stabili sono qualificabili come interventi di nuova costruzione.

  • art. 6-bis d.P.R. 380/2001

    La CILA non è applicabile a manufatti che, per caratteristiche, dimensioni e destinazione stabile, richiedono il permesso di costruire.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    La SCIA non sostituisce il permesso di costruire quando l'intervento integra una nuova costruzione.

  • art. 15 l.r. Lazio n. 15/2008

    È richiamato quale fondamento regionale della disciplina sanzionatoria edilizia applicata nell'ordinanza.

  • art. 9, n. 2, d.m. 2 aprile 1968, n. 1444

    È stato invocato dal ricorrente con riferimento alla disciplina delle distanze, ma non è risultato decisivo per la definizione della controversia.

Massime di principio

  • L'impugnazione di una nuova ordinanza di demolizione deve confrontarsi con la sua effettiva ratio decidendi; la deduzione di modifiche dello stato dei luoghi o dell'astratta sanabilità non è sufficiente quando l'atto sia fondato autonomamente sull'assenza del necessario permesso di costruire.
  • In materia di omessa comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio edilizio, il ricorrente deve dimostrare concretamente quali elementi avrebbe introdotto nel procedimento e la loro potenziale idoneità a orientare diversamente la decisione amministrativa.
  • I depositi agricoli non costituiscono pertinenze urbanistiche per il solo fatto di essere accessori a un'area o a un fabbricato: la pertinenza richiede una relazione di coessenzialità con il bene principale e non deve essere suscettibile di autonoma utilizzazione.
  • La precarietà edilizia dipende dalla destinazione oggettiva dell'opera a esigenze realmente temporanee, specifiche e contingenti, non dalla destinazione soggettiva dichiarata dal proprietario, dalla smontabilità del manufatto o dall'assenza di stabile infissione al suolo.
  • Manufatti agricoli destinati a esigenze stabili, non precari e di dimensioni non limitate costituiscono nuove costruzioni e richiedono il permesso di costruire; non possono essere ricondotti all'attività edilizia libera, alla CILA o alla SCIA.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidanti

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