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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12202/2026 del 01/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti della società correntista e di alcuni fideiussori per il saldo passivo di un conto corrente. In primo grado, all’esito di CTU, il Tribunale aveva revocato il decreto e rideterminato il credito, espungendo le poste ritenute illegittime perché derivanti da interessi passivi usurari, condannando gli opponenti al pagamento di una somma inferiore. In appello, i correntisti garanti avevano ottenuto la revoca totale del decreto ingiuntivo: la Corte territoriale aveva ritenuto non provato il credito della banca perché questa aveva prodotto gli estratti conto solo dal 1.1.2003, mentre il conto era stato aperto il 31.5.2002, sicché mancavano gli estratti iniziali necessari a provare la formazione del saldo debitore originario. La banca ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto non provato il credito senza considerare il restante materiale probatorio e la CTU/CTP, e lamentando motivazione apparente o omesso esame; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., deducendo che, essendovi anche domanda riconvenzionale della correntista, l’onere probatorio doveva gravare su entrambe le parti e che la controparte, già in possesso della documentazione, avrebbe dovuto produrla; 3) violazione dell’art. 91 c.p.c. sulle spese, formulato però in termini ipotetici, per il caso di accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e perché la censura non individuava un vero omesso esame di fatto storico decisivo, ma contestava la valutazione di merito compiuta dalla Corte d’appello. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi, fondata sul rilievo che la domanda riconvenzionale della correntista era stata espressamente proposta come subordinata al rigetto della domanda principale della banca; pertanto non si era in presenza di domande contrapposte pienamente autonome tali da ripartire diversamente l’onere della prova. Il terzo motivo è stato considerato non pertinente, perché non investiva la decisione impugnata ma solo l’assetto delle spese in caso di eventuale cassazione. La banca ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio denunciabile in cassazione richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente una rivalutazione del materiale probatorio o delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve censurare un errore di diritto effettivamente rilevante nella decisione impugnata, non una questione solo ipotetica o estranea alla ratio della sentenza.

  • art. 2697 c.c.

    Nel giudizio sul saldo di conto corrente la banca che agisce per il credito ha l’onere di provare la formazione del saldo azionato; la distribuzione dell’onere probatorio segue la concreta struttura delle domande ed eccezioni dedotte in giudizio.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La censura è inammissibile quando mira a sostituire la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito, fuori dai limiti del controllo di legittimità.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese è ammissibile solo se investe il capo della decisione effettivamente impugnato, non se è formulata soltanto per l’eventualità di un accoglimento del ricorso.

  • art. 119 TUB

    La Corte non fonda la decisione su tale norma; il richiamo della ricorrente viene evocato nel ricorso, ma non assume rilievo decisivo nella motivazione di rigetto.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione delle prove: il vizio di motivazione è configurabile solo se manca l’esame di un fatto storico decisivo o se la motivazione è strutturalmente apparente.
  • In tema di conto corrente bancario, la banca che agisce per il recupero del saldo ha l’onere di provare la formazione del credito azionato; se mancano gli estratti iniziali e non vi sono elementi idonei a ricostruire il periodo non documentato, il giudice può escludere la prova del saldo preteso.
  • Il principio del c.d. saldo zero o l’azzeramento del saldo iniziale opera a favore della parte onerata della ricostruzione integrale del rapporto quando la documentazione iniziale manchi e tale mancanza non possa giovare a chi doveva produrla.
  • La ripartizione dell’onere della prova va valutata in concreto alla luce delle domande effettivamente formulate: se la domanda riconvenzionale è espressamente subordinata al rigetto della domanda principale, non si configura una piena coesistenza di domande incrociate tale da imporre una diversa applicazione del criterio di cui all’art. 2697 c.c.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata o quando censura un tema solo ipotetico e non decisivo per la decisione resa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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