Cassazione Penale, Ordinanza n. 24654/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non è entrata nel merito dei motivi di impugnazione contro la condanna, perché il ricorso era processualmente improponibile in forma personale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, confermando la condanna di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 e dell'art. 495 c.p. Il ricorso è stato però dichiarato inammissibile perché personalmente sottoscritto dall'imputato. La Corte ha rilevato che, dopo le modifiche apportate dalla l. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 c.p.p., l'imputato non può proporre personalmente ricorso per cassazione: la legittimazione a impugnare va distinta dalle modalità di proposizione, e per il ricorso è necessaria la rappresentanza tecnica del difensore. È stato inoltre precisato che non assume rilievo l'autenticazione della firma dell'imputato da parte di un avvocato cassazionista.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
Norma incriminatrice richiamata come uno dei reati per i quali l'imputato era stato condannato e la cui responsabilità era stata confermata in appello.
Norma incriminatrice richiamata come secondo reato contestato e confermato in appello.
Richiamato per affermare, dopo la riforma del 2017, la distinzione tra legittimazione all'impugnazione e modalità di proposizione del ricorso.
Richiamato per affermare che il ricorso per cassazione deve essere proposto con necessaria rappresentanza tecnica del difensore e non personalmente dall'imputato.
Indicata come fonte delle modifiche agli artt. 571 e 613 c.p.p. da cui deriva l'esclusione della proposizione personale del ricorso per cassazione.
Norma implicitamente applicata nella condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 103/2017, l'imputato non può proporre personalmente ricorso per cassazione: l'atto deve essere sottoscritto e veicolato dal difensore munito di necessaria rappresentanza tecnica.
- La legittimazione sostanziale a impugnare va tenuta distinta dalle modalità di esercizio dell'impugnazione: il diritto ad impugnare può spettare all'imputato, ma il ricorso per cassazione richiede un concreto esercizio mediante difensore.
- L'autenticazione della firma dell'imputato da parte di un avvocato cassazionista non sana il difetto di proposizione personale del ricorso, quando manca la necessaria sottoscrizione tecnica del difensore nel senso richiesto dalla disciplina vigente.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ordinariamente, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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