Cassazione Penale, Ordinanza n. 24308/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la sentenza di condanna già pronunciata nei gradi di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, secondo quanto risulta dal testo, anche di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato indicato come "capo a) dell'impugnazione". La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché estremamente generico e, comunque, diretto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità a fronte della motivazione ritenuta attenta e completa dalla Corte territoriale.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente dai motivi di violazione di legge e vizio di motivazione; il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché formulato in modo generico e sostanzialmente diretto a una rivalutazione del merito.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a dedurre in modo generico violazione di legge o vizio di motivazione senza confrontarsi specificamente con la decisione impugnata.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione degli elementi probatori, se la sentenza impugnata ha già fornito una motivazione completa e coerente sull'affermazione di responsabilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle ulteriori conseguenze economiche previste dalla legge.
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