Cassazione Penale, Ordinanza n. 24311/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello di Genova che ha confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato. L'unico motivo dedotto riguarda un vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendosi che la decisione sarebbe stata insufficiente o illogica nel negarle. La Corte di cassazione rileva però che la valutazione sulle attenuanti generiche è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità quando sorretta da motivazione completa, lineare e non manifestamente illogica. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva osservato che la difesa non aveva allegato elementi positivamente valutabili e che, in ogni caso, dagli atti non emergevano elementi favorevoli, anche alla luce dei precedenti penali dell'imputato.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
La concessione delle circostanze attenuanti generiche rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito; la relativa motivazione è sindacabile in cassazione solo se assente, apparente o manifestamente illogica.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non integra di per sé un vizio censurabile in cassazione, poiché attiene a una valutazione discrezionale del giudice di merito.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione relativa alle attenuanti generiche è ammesso solo quando la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica; non basta una diversa lettura degli elementi di fatto.
- La difesa che invochi le attenuanti generiche deve allegare specifici elementi favorevoli; in mancanza, il giudice può legittimamente valorizzare anche i precedenti penali dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma dovuta alla Cassa delle ammende.
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