Cassazione Penale, Ordinanza n. 24309/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Padova che lo aveva prosciolto dal reato di possesso di segni distintivi contraffatti per particolare tenuità del fatto. Deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto integrato il reato. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione nella valutazione delle prove, prospettando in sostanza una diversa lettura delle risultanze istruttorie e contestando la congruità della motivazione di primo grado.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Osserva che entrambi i motivi mirano in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità, e che il ricorrente non indica specifici travisamenti delle emergenze processuali, a fronte di una motivazione di primo grado ritenuta congrua e attenta nell'affermare la sussistenza del reato. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È posto a fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
È richiamato implicitamente dal proscioglimento del giudice di merito per particolare tenuità del fatto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio, quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Il vizio di motivazione non può essere prospettato in modo generico per ottenere una nuova lettura delle prove; occorre indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se le doglianze, pur formalmente denunciate come violazione di legge o vizio di motivazione, mirano sostanzialmente a contestare l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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