Cassazione Penale, Ordinanza n. 24307/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna di primo grado per un falso commesso in sede dichiarativa. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che la decisione non avrebbe adeguatamente dimostrato il dolo. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'aumento di pena per la recidiva, lamentando una motivazione insufficiente sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e manifestamente infondato perché reiterava censure già esaminate e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva spiegato che l'imputato aveva scientemente esposto dati non veri nella dichiarazione presentata. Ha ritenuto parimenti inammissibile il secondo motivo, osservando che la Corte di merito aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche valorizzando la gravità della condotta, la riprovevolezza del mendacio relativo a condanne gravi, la rilevanza degli interessi tutelati dalla normativa violata, l'assenza di elementi positivi e la pessima biografia penale dell'imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando la motivazione valorizzi elementi ostativi quali gravità della condotta, riprovevolezza del fatto e assenza di elementi positivi di segno contrario.
La recidiva può incidere sul trattamento sanzionatorio mediante aumento di pena, ove ritenuta giustificata dalla personalità e dalla storia penale dell'imputato.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare doglianze già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi in modo reale con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo astratto o meramente assertivo quando dal provvedimento impugnato risulti una motivazione congrua e logicamente coerente sull'elemento soggettivo del reato.
- La sussistenza del dolo può essere desunta dalla consapevole esposizione di dati non veri in una dichiarazione, quando la sentenza dia conto in modo adeguato della volontà cosciente dell'agente.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se sorretto da una motivazione che valorizzi la gravità della condotta, la riprovevolezza del fatto e l'assenza di elementi favorevoli alla concessione.
- La recidiva può incidere sull'aumento di pena quando la decisione dia conto della negativa biografia penale dell'imputato e della sua rilevanza ai fini del giudizio di trattamento sanzionatorio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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