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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24312/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende. Non ha inciso ulteriormente sulla responsabilità già affermata nei gradi di merito, né ha accolto le doglianze relative al tentativo, al concorso di persone e all'aggravante dell'esposizione a pubblica fede.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, escludendo l'aggravante della destrezza e rideterminando la pena. Una ricorrente ha censurato la motivazione e il preteso travisamento della prova quanto all'affermazione di responsabilità e alla sussistenza del concorso di persone, sostenendo di non avere avuto il ruolo attribuitole; inoltre ha contestato il riconoscimento dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, deducendo che la merce era sorvegliata. L'altra ricorrente ha dedotto la violazione di legge per non essere stato riconosciuto il tentativo di furto, sostenendo che il fatto non sarebbe stato consumato perché avvenuto sotto controllo del personale di vigilanza, e ha anche contestato il proprio ruolo di partecipe. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi della seconda ricorrente inammissibili per genericità, osservando che la motivazione di merito era congrua nel descrivere il suo ruolo di palo e di ausilio alla coimputata; ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sul tentativo, affermando che il furto era consumato perché la merce era stata superata la barriera delle casse e sottratta al pagamento, e che la sorveglianza del personale non esclude la consumazione; ha infine ritenuto manifestamente infondato il motivo sull'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, richiamando il principio secondo cui l'aggravante è esclusa solo da una custodia continua, diretta, costante e specificamente efficace, non bastando una vigilanza generica o occasionale.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Il furto si considera consumato quando l'agente si impossessa della merce superando la barriera delle casse e sottraendola al pagamento, anche se il fatto avviene sotto la costante osservazione del personale di vigilanza del supermercato.

  • art. 61 c.p.

    L'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo se sulla cosa vi sia una custodia continua, diretta, costante e specificamente efficace; non basta una vigilanza generica, saltuaria o occasionale.

  • art. 81 c.p.p.

    Non emerge dal testo un richiamo normativo specifico diverso dai principi sull'inammissibilità dei motivi generici; la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi fondati su vizio di motivazione o travisamento della prova devono essere specifici e ancorati a dati fattuali e giuridici; doglianze generiche o non correlate alla motivazione impugnata sono inammissibili.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, i motivi di ricorso che deducono vizio di motivazione o travisamento della prova devono essere specifici, confrontarsi con la motivazione impugnata e indicare puntualmente i dati di fatto e di diritto posti a sostegno; doglianze generiche sono inammissibili.
  • Integra il furto consumato, e non il tentativo, la sottrazione della merce dai banchi di un supermercato con superamento della barriera delle casse e mancato pagamento, anche se il fatto è stato seguito dal personale di vigilanza.
  • La mera osservazione o vigilanza del personale addetto non basta a trasformare il furto consumato in tentato, se l'agente ha già realizzato l'impossessamento della cosa.
  • L'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo quando la cosa sia oggetto di una custodia continua, diretta, costante e concretamente idonea a impedire la sottrazione; una vigilanza generica, saltuaria o occasionale non è sufficiente.
  • Nel concorso di persone, la motivazione di merito è sufficiente quando descrive in modo concreto la funzione svolta da ciascun partecipe, anche se si tratta di ruoli ausiliari come quello di palo o supporto all'azione principale.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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