Cassazione Penale, Ordinanza n. 24310/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per un fatto qualificato come furto con strappo. Deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla ritenuta responsabilità; 2) vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato; 3) erronea qualificazione giuridica del fatto come furto con strappo e non come furto semplice, sostenendo l'assenza di una condotta violenta verso la persona offesa; 4) vizio di motivazione e violazione di legge sulla pena, lamentando il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità e delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo era generico e privo di specifiche ragioni di diritto e di fatto; il secondo era manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente sulla configurabilità del reato e sull'attribuzione del fatto all'imputato alla luce del compendio probatorio; il terzo era manifestamente infondato perché lo strappo ex art. 624-bis c.p. implica una condotta connotata da un qualche grado di violenza sulla cosa, finalizzata allo spossessamento, e non richiede violenza sulla persona; il quarto era manifestamente infondato perché la Corte di appello aveva escluso correttamente l'attenuante del danno di particolare tenuità in ragione del valore dei beni sottratti e aveva già applicato una pena pari al minimo edittale vigente al momento del fatto, non residuando spazio per ulteriori riduzioni. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
lo strappo integra una forma di violenza sulla cosa, anche senza violenza sulla persona, quando sia direttamente finalizzato allo spossessamento del bene
l'attenuante del danno di particolare tenuità non è concedibile quando il valore dei beni oggetto di furto non consenta di qualificarlo come tenue
la pena, già determinata nel minimo edittale vigente al momento del fatto, non consente ulteriori riduzioni in assenza di elementi favorevoli ulteriori
i motivi di ricorso non possono risolversi in censure generiche o in doglianze di merito prive di specifico supporto fattuale e giuridico
in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve in censure generiche, non specificamente ancorate a ragioni di diritto e a dati di fatto decisivi.
- La doglianza per vizio di motivazione è manifestamente infondata quando la sentenza impugnata contenga un percorso argomentativo congruo sulla configurabilità del reato e sull'attribuzione del fatto all'imputato, fondato su un compendio probatorio esaminato in modo analitico.
- Nel furto con strappo, la violenza richiesta è una violenza sulla cosa funzionale allo spossessamento; non è necessario che vi sia violenza fisica diretta contro la persona offesa.
- L'attenuante del danno di particolare tenuità non può essere riconosciuta quando il valore del bene sottratto esclude, in concreto, la tenuità del pregiudizio arrecato.
- Quando la pena sia già stata determinata nel minimo edittale applicabile al tempo del fatto, non può essere invocata una ulteriore riduzione in assenza di specifici elementi favorevoli non considerati.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alla condanna alle spese processuali, l'applicazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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