Cassazione Civile, Ordinanza n. 26349/2025 del 29/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (consulente tecnico / banca)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio civile promosso per accertare l'usurarietà degli interessi corrisposti in relazione a un contratto di mutuo fondiario stipulato per l'acquisto di un immobile. Nel corso di quel giudizio il tribunale nominava una consulente tecnica d'ufficio; successivamente veniva emesso un decreto di liquidazione del suo compenso, quantificato assumendo come base di calcolo l'intero importo del mutuo. La parte opponente contestava tale criterio, sostenendo che la base imponibile dovesse essere individuata nell'importo degli interessi oggetto di verifica, non nel capitale mutuato, e che l'attività svolta dalla consulente non rientrasse nella disciplina applicata dal giudice dell'opposizione. In cassazione il ricorrente principale articolava tre motivi: violazione dell'art. 2 del D.M. 30 maggio 2002, perché l'accertamento non sarebbe stato di natura amministrativa, contabile o fiscale; violazione dell'art. 7 del medesimo decreto, perché l'oggetto della consulenza sarebbe stato proprio la verifica dell'usurarietà sulla base di formule di matematica finanziaria, riconducibile a tale norma; violazione dei parametri di cui all'art. 7, perché il compenso liquidato sarebbe stato comunque eccedente rispetto ai valori ivi previsti. La consulente, con ricorso incidentale, eccepiva invece l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 per tardività, poiché proposta oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto di liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale della consulente tecnica d'ufficio, rilevando che l'opposizione al decreto di liquidazione era stata proposta oltre il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento. Sulla base della documentazione prodotta in cassazione, ritenuta ammissibile ai fini del rilievo della nullità processuale, la Corte ha accertato la tardività dell'opposizione e, conseguentemente, la nullità dell'ordinanza del tribunale che aveva deciso nel merito senza dichiararne l'inammissibilità. Per effetto dell'accoglimento del ricorso incidentale, la Corte ha cassato l'ordinanza impugnata e ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, assorbendo le censure sulla corretta liquidazione del compenso. Le spese sono state poste a carico del ricorrente principale, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
regola l'opposizione avverso il decreto di pagamento o liquidazione; nel caso, l'opposizione era soggetta a termine perentorio e la sua tardività determina l'inammissibilità del rimedio e la nullità riflessa del provvedimento emesso sul ricorso tardivo.
richiamato come disciplina del procedimento di opposizione e del relativo termine.
termine di trenta giorni dalla comunicazione per proporre l'opposizione; la sua violazione comporta tardività dell'azione proposta.
vieta in linea generale il deposito di nuovi documenti in cassazione, ma consente la produzione di atti rilevanti ai fini della nullità della sentenza e dell'ammissibilità del ricorso, compresi quelli necessari a dimostrare la tardività del rimedio impugnatorio.
art. 2 D.M. 30 maggio 2002
invocato per la liquidazione dei compensi del consulente; la parte ricorrente ne contestava l'applicazione al caso concreto.
art. 7 D.M. 30 maggio 2002
invocato quale parametro per la determinazione del compenso, in quanto relativo alle attività di perizia con contenuto tecnico-matematico; il ricorrente sosteneva che l'attività svolta rientrasse in tale previsione.
art. 1 D.M. 30 maggio 2002
richiamato dal giudice dell'opposizione per affermare che, per gli onorari a percentuale, il valore della controversia rileva come base di calcolo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro dell'importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
norma processuale che delimita i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalle parti (violazione di legge e nullità processuale).
Massime di principio
- L'opposizione al decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio deve essere proposta nel termine perentorio di legge decorrente dalla comunicazione del provvedimento; se l'opposizione è tardiva, il giudice deve rilevarne d'ufficio l'inammissibilità.
- La tardività dell'opposizione al decreto di liquidazione determina una nullità riflessa del provvedimento emesso sull'opposizione, poiché il giudice non può esaminare nel merito un rimedio già decaduto.
- In cassazione è ammissibile il deposito di documenti nuovi quando servano a dimostrare una nullità del provvedimento impugnato o una questione di rito incidente sull'ammissibilità del ricorso, come la tempestività dell'impugnazione.
- Quando venga accertata la tardività del rimedio impugnatorio, restano assorbite le censure sostanziali o di merito relative al criterio di liquidazione del compenso del consulente.
- Ai fini della liquidazione del compenso del consulente tecnico, la corretta individuazione della base di calcolo e della norma tariffaria applicabile dipende dall'oggetto effettivo dell'incarico, ma tale questione resta irrilevante se l'opposizione al decreto di liquidazione è inammissibile per tardività.
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