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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26971/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dall'occupazione, ritenuta senza titolo, di un immobile a uso ufficio. L'acquirente del bene aveva convenuto in giudizio la precedente proprietaria/occupante e il socio illimitatamente responsabile chiedendo il risarcimento del danno per la mancata disponibilità dell'immobile e per la perdita dei canoni di locazione che asseriva di non aver potuto percepire. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità dei convenuti e liquidato il danno; in appello la Corte territoriale aveva parzialmente ridotto il periodo di decorrenza del pregiudizio e rideterminato le spese. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due censure limitate alle spese: (1) violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere la Corte d'appello, pur in presenza di accoglimento parziale dell'appello, posto a loro carico i 3/4 delle spese del grado; (2) violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 342 c.p.c. per avere la Corte d'appello riliquidato in aumento le spese del primo grado, portando dal 50% al 75% la quota a carico dell'appellata, nonostante mancasse appello incidentale sul punto.

La decisione

Nel giudizio di legittimità la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche per autentica dal difensore e notificato alla controparte non costituita. La Corte ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non ha pronunciato sulle spese del giudizio di legittimità perché l'intimata non aveva svolto difese. Ha inoltre dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come parametro per la regolazione delle spese di lite, oggetto delle censure mosse dai ricorrenti

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. in relazione alla contestazione sulla riliquidazione delle spese senza appello incidentale

  • art. 348-bis c.p.c.

    menzionato dall'appellata come eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale base del meccanismo del raddoppio del contributo unificato, escluso nel caso concreto

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente depositata e notificata alla controparte non costituita, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese in favore della parte intimata che non abbia svolto attività difensiva.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, non vi è luogo all'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se mancano i presupposti processuali previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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