Cassazione Civile, Ordinanza n. 07807/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fideiussori)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il saldo debitore di un conto corrente intestato a una società e assistito da fideiussione prestata da alcuni garanti. In opposizione, il giudice di primo grado ha rideterminato il saldo; in appello il decreto è stato revocato perché il credito non è stato ritenuto provato, anche per l’insufficienza della documentazione prodotta. In Cassazione la parte creditrice ha dedotto violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse errato nel reputare non provate le movimentazioni di conto in assenza degli estratti conto, e che la documentazione prodotta (stampa di archivi contabili e estratto certificato ex art. 50 t.u.b.) fosse idonea a fondare la prova del credito. I debitori/fideiussori, dal canto loro, hanno proposto ricorso incidentale lamentando violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e degli artt. 1956 e 1957 c.c., richiamando il tema della mancata declaratoria di estinzione della fideiussione e, in modo confuso e ulteriore rispetto al motivo enunciato, la nullità delle fideiussioni per asserita intesa anticoncorrenziale a monte derivante da moduli ABI. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e del fatto, non consentita in sede di legittimità; il secondo per carenza di interesse a impugnare, oltre che per novità e confusione delle questioni dedotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto che la censura della parte creditrice non integrasse una vera violazione di legge, ma una richiesta di revisione del giudizio di fatto compiuto dalla Corte di merito sulla insufficienza della prova del credito. Ha inoltre escluso l’ammissibilità del ricorso incidentale dei debitori/fideiussori perché la sentenza impugnata aveva comunque respinto la pretesa della banca nei loro confronti e li aveva persino favoriti sul piano delle spese, sicché mancava un concreto interesse ad impugnare; inoltre il motivo introduceva questioni nuove e non chiaramente pertinenti. Le spese sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza. È stato altresì dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio a una parte diversa da quella onerata secondo le regole sui fatti costitutivi e sulle eccezioni; non quando si contesti la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
La sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri riconosciutigli, salvo i fatti non contestati e il notorio.
La censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale previsto, oppure abbia negato il prudente apprezzamento richiesto dalla legge; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.
È richiamato come base dell’estratto conto certificato prodotto dalla parte creditrice, ma la Corte osserva che tale documentazione, insieme alle stampe di archivio, non era sufficiente a dimostrare in concreto l’esatto ammontare del credito.
È richiamato nel ricorso incidentale, ma la Corte non affronta il merito della doglianza perché la ritiene inammissibile per difetto di interesse e per novità/confusione delle questioni.
È evocato come norma sulla possibile estinzione della fideiussione, ma la Corte non entra nel merito della relativa censura, reputandola inammissibile.
È richiamato nel ricorso incidentale insieme all’art. 1956 c.c., senza una specifica decisione di merito da parte della Corte.
Le nuove questioni in cassazione sono ammissibili solo nei limiti delle ipotesi previste dalla norma, tra cui la nullità della sentenza che incida direttamente sul provvedimento impugnato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di ricorrente principale e ricorrenti incidentali.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
È richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove: se la critica riguarda la sufficienza o attendibilità della documentazione, il motivo è inammissibile quando mira solo a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile soltanto se il giudice abbia invertito o erroneamente distribuito l’onere della prova; non è configurabile quando si contesti l’esito della valutazione delle prove offerte.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi specifici: uso di prove non introdotte dalle parti, acquisizioni officiose fuori dai poteri del giudice, oppure attribuzione a una prova di un valore diverso da quello legalmente previsto.
- Il ricorso per cassazione deve essere sorretto da un interesse concreto e attuale alla rimozione della decisione impugnata; manca interesse quando la pronuncia di merito abbia già respinto la pretesa avversaria o comunque abbia già assicurato alla parte un risultato a sé favorevole.
- In sede di legittimità non possono proporsi questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito, salvo i limitati casi consentiti dall’art. 372 c.p.c.
- In una controversia sul saldo di conto corrente, la parte attrice sostanziale resta onerata di provare l’andamento del rapporto e il credito azionato con idonea documentazione; la mera produzione di stampe contabili o documenti riepilogativi può non essere sufficiente se non consente di determinare con precisione il credito.
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