Cassazione Penale, Sentenza n. 38087/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione volto a censurare la sentenza d'appello che aveva condannato il ricorrente a 8 mesi e 10 giorni di reclusione per reati unificati dalla continuazione ai sensi dell'art. 75 d.lgs. n. 159/2011. Contestate violazioni di legge e vizio di motivazione riguardo alla sussistenza del delitto, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, all'applicazione della recidiva e all'entità del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), c.p.p., perché il reato contestato è estinto per prescrizione. La Corte ha rilevato che l'ultima delle violazioni imputate risale al 10/07/2015 e, al netto delle interruzioni e della sospensione obbligatoria prevista dalla normativa in materia di Covid, il termine di prescrizione è decorso. Perciò la decisione di merito è stata cassata senza rinvio per estinzione del reato e la Corte non è entrata nel merito delle altre doglianze sostanziali.
Norme richiamate
art. 75, d.lgs. n. 159 del 2011
Norma sostanziale sulla quale si fondava l'accusa; il giudizio di colpevolezza originario era riferito a reati previsti da questa disposizione, ma la condanna non è sopravvissuta alla verifica della prescrizione.
Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista da questa norma; tuttavia la Corte, avendo dichiarato estinto il reato per prescrizione, non ha dovuto pronunciarsi sul riconoscimento di tale causa.
art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Base procedurale per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando il reato è estinto per prescrizione: la Cassazione ha annullato la sentenza di merito e non ha disposto il rinvio perché il processo è divenuto inidoneo a proseguire per estinzione del reato.
normativa in materia di Covid
La sospensione obbligatoria dei termini prevista dalle norme emergenziali è stata considerata nel computo dei termini di prescrizione; nonostante ciò, la prescrizione è risultata già maturata con riferimento alla data dell'ultimo fatto (10/07/2015).
Giurisprudenza consolidata (Sez. U, n. 32 del 22/01/2000, De Luca; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale)
Richiamata per il principio secondo cui l'inidoneità del ricorso a instaurare il rapporto di impugnazione precluderebbe la possibilità per la Corte di legittimità di rilevare d'ufficio una causa di non punibilità. Nel caso di specie la Corte ha invece ritenuto il ricorso idoneo e ha proceduto a valutare la prescrizione.
Massime di principio
- Se il reato è estinto per prescrizione la Cassazione può annullare senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p., decidendo il giudizio di legittimità senza entrare nel merito delle ulteriori doglianze sostanziali.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerate tutte le interruzioni e le sospensioni (comprese quelle previste dalla normativa emergenziale per il Covid); tuttavia, anche tenendo conto di tali periodi, può emergere l'estinzione del reato se il termine è decorso.
- La contestazione formale di elementi come la recidiva nelle fasi di impugnazione è importante: l'assenza di contestazione può influire sulla trattazione delle questioni processuali e sulla possibilità di far rilevare d'ufficio determinate cause di non punibilità secondo l'orientamento della Cassazione.
- Quando si invocano cause di non punibilità (es. art. 131-bis c.p.) o attenuanti non riconosciute, è comunque necessario verificare preventivamente la sussistenza dei termini di prescrizione, perché l'eventuale estinzione del reato rende le questioni sostanziali prive di rilevanza pratica.
- In situazioni analoghe è opportuno documentare con precisione le date rilevanti (data dell'ultimo fatto, atti interruttivi, provvedimenti che sospendono i termini) e sollevare espressamente le questioni processuali e sostanziali nelle impugnazioni per non precluderne l'esame.
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