Cassazione Civile, Ordinanza n. 19677/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune, confermando la sentenza di merito che aveva accolto l'opposizione contro il verbale. Ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (automobilista)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a verbale per violazione dell'art. 142 cod. strada, accertata il 1 agosto 2018, rispetto al quale il destinatario eccepiva la tardiva notifica oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 201 cod. strada. Il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione e il Tribunale aveva confermato la decisione, ritenendo che l'amministrazione fosse stata in grado di individuare fin da subito l'effettivo utilizzatore del veicolo. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto tardiva la notifica, poiché il verbale non consentiva di identificare immediatamente l'utilizzatore del veicolo e solo la successiva comunicazione della società di leasing del 16 ottobre 2018 aveva reso possibile individuarlo, da cui la decorrenza del termine per notificare; 2) violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., per asserita mancanza di motivazione sull'affermazione circa la immediata individuabilità dell'effettivo utilizzatore; 3) omesso esame di fatti decisivi, lamentando che il giudice di merito non avrebbe considerato correttamente il verbale, la notifica alla società di leasing e la successiva comunicazione del nominativo dell'utilizzatore. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a contestare la valutazione del contenuto di un documento e, in sostanza, un errore di fatto denunciabile al più con revocazione; ha ritenuto il secondo infondato perché la motivazione risultava dal richiamo alle risultanze del verbale; ha ritenuto il terzo inammissibile e comunque infondato, poiché i fatti indicati erano stati comunque considerati dal giudice di merito.
Norme richiamate
Norma sostanziale violata secondo il verbale di accertamento della velocità/condotta di guida contestata.
La notifica del verbale deve intervenire entro 90 giorni; il ricorso ruota attorno al dies a quo del termine quando il proprietario/utilizzatore sia inizialmente non identificabile e venga poi individuato tramite comunicazione della società di leasing.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Non può essere utilizzato per censurare la mera valutazione del contenuto di un documento, quando la doglianza riguarda in realtà il fatto storico/documentale accertato dal giudice di merito.
La motivazione è sufficiente se dalla sentenza emerge il percorso argomentativo, anche mediante richiamo alle risultanze documentali richiamate dal giudice.
L'errore di percezione del giudice sul contenuto di un documento integra, semmai, un errore di fatto deducibile con revocazione e non con ricorso per cassazione.
La decisione è stata resa nel procedimento camerale non partecipato con proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile dedurre come violazione di legge una censura che, nella sostanza, mira soltanto a contestare l'accertamento o la lettura del contenuto di un documento compiuti dal giudice di merito.
- L'errore del giudice di merito nella percezione del contenuto di un atto o documento integra un errore di fatto, eventualmente azionabile con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., e non con ricorso per cassazione.
- La motivazione è sufficiente quando il giudice richiami espressamente le risultanze documentali poste a base della decisione, rendendo comprensibile il percorso logico seguito.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il fatto è stato in realtà considerato dal giudice di merito, anche solo attraverso il richiamo agli atti e ai documenti rilevanti.
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