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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27728/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Le lavoratrici avevano chiesto di accertare il loro diritto alla trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno, oppure a part-time al 75%, e la condanna della datrice al risarcimento del danno. La pretesa era fondata, da un lato, su un asserito "progetto fiume" della società, in base al quale sarebbero state già accolte richieste analoghe di altre lavoratrici madri; dall’altro, sul diritto di precedenza previsto dalla contrattazione collettiva del settore telecomunicazioni in caso di assunzioni a tempo pieno. La Corte d’appello aveva però ritenuto non provati i presupposti per l’accoglimento della domanda, osservando che l’accordo sindacale invocato non prevedeva quanto sostenuto e che non era stata dimostrata l’esistenza di assunzioni a tempo pieno nel settore di appartenenza dopo l’esercizio dell’opzione da parte delle ricorrenti. Nel ricorso per cassazione le lavoratrici denunciavano violazione del principio di prossimità della prova, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 24 Cost. e degli artt. 1218 e 2697 c.c. in relazione all’art. 18, comma 9, del c.c.n.l., sostenendo che la Corte di merito avesse errato nel riparto dell’onere probatorio e avesse indebitamente posto a loro carico la prova della mancata assunzione full time da parte della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, secondo la clausola collettiva invocata, il diritto di precedenza alla trasformazione del rapporto nasce solo in presenza del presupposto costituito dall’assunzione a tempo pieno di nuovi lavoratori nel medesimo ambito produttivo; tale fatto integra quindi un elemento costitutivo del diritto azionato e deve essere provato da chi lo invoca. Non vi è stata pertanto alcuna inversione dell’onere della prova da parte della Corte d’appello, che correttamente ha posto a carico delle lavoratrici la dimostrazione delle assunzioni full time successive alla loro opzione. Le doglianze sono state considerate inammissibilmente dirette a un riesame del merito delle prove. È stato inoltre escluso spazio per l’applicazione del principio di vicinanza della prova, poiché la clausola contrattuale era chiara nell’attribuire natura costitutiva al fatto delle assunzioni a tempo pieno. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese e con statuizione sull’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    è stata la base formale della censura in cassazione, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 2697 c.c.

    disciplina il riparto dell’onere della prova: chi invoca un diritto deve provare i fatti costitutivi, mentre la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi grava sulla controparte.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalle ricorrenti a sostegno della doglianza sul diritto di difesa e sul riparto dell’onere della prova.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalle ricorrenti, ma non ritenuto decisivo ai fini della controversia, che verteva sull’esistenza del diritto alla trasformazione e sul relativo onere probatorio.

  • art. 18, comma 9, c.c.n.l. settore telecomunicazioni

    In caso di assunzione a tempo pieno il personale a tempo parziale in attività presso unità produttive situate nello stesso comprensorio adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione ha un diritto di precedenza

    la clausola subordina il diritto di precedenza alla trasformazione del rapporto all’effettiva assunzione a tempo pieno di nuovi lavoratori nel medesimo ambito produttivo; tale circostanza è un fatto costitutivo del diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una clausola collettiva riconosce al lavoratore a tempo parziale un diritto di precedenza in caso di assunzioni a tempo pieno, il fatto dell’avvenuta assunzione costituisce elemento costitutivo della pretesa e deve essere provato da chi agisce in giudizio.
  • Il principio di vicinanza della prova non sovverte la regola generale dell’art. 2697 c.c.: esso opera solo come criterio ermeneutico quando la norma attributiva del diritto non consenta di distinguere chiaramente tra fatti costitutivi e fatti impeditivi/estintivi.
  • Non è consentito in cassazione ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio sotto la veste della violazione di legge, se la censura mira in realtà a contestare la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito.
  • La genericità delle allegazioni, specie quanto all’indicazione dei lavoratori assunti o dei concreti presupposti fattuali del diritto fatto valere, può essere decisiva nel rigetto della domanda per difetto di prova del fatto costitutivo.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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