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Sentenza

Sentenza n. 13447/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento – degli atti, non direttamente conosciuti dalla ricorrente, con i quali l'associazione Co.Di.Ci. è stata inserita e mantenuta, anche per l'anno 2023, nell'elenco delle associazioni abilitate ad esperire l'azione di classe previsto dall'art. 840 bis, co. 2, c.p.c.; – di ogni alto atto antecedente ovvero presupposto ai predetti, ivi espressamente incluso il decreto adottato il 27.12.2021 dal Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore, e la normativa tecnica, con il quale è stata confermata l'iscrizione dell'associazione Co.Di.Ci. nell'elenco di cui all'art. 137, d.lgs. 206/2005.

Giustizia amministrativa202306868

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di inserimento e mantenimento di un'associazione nell'elenco delle associazioni abilitate a esperire l'azione di classe, compreso il decreto di conferma dell'iscrizione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli atti, non direttamente conosciuti, con i quali l'associazione controinteressata è stata inserita e mantenuta, anche per il 2023, nell'elenco previsto dall'art. 840-bis, comma 2, c.p.c., nonché il decreto del 27 dicembre 2021 di conferma dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 137 del d.lgs. 206/2005. Dopo la costituzione delle amministrazioni e dell'associazione, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto la compensazione delle spese. L'associazione si è opposta alla declaratoria di improcedibilità, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha applicato il principio dispositivo in senso ampio, rilevando che la parte ricorrente può disporre dell'azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia; tale dichiarazione comporta la presa d'atto giudiziale e la declaratoria di improcedibilità. L'opposizione della controinteressata non impedisce la definizione in rito, poiché la ricorrente ha rinunciato alla decisione sul merito senza chiedere una pronuncia favorevole. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 840-bis, comma 2, c.p.c.

    Individua l'elenco delle associazioni abilitate a esperire l'azione di classe, oggetto degli atti impugnati.

  • art. 137 d.lgs. 206/2005

    Costituisce la base normativa dell'elenco nel quale era stata confermata l'iscrizione dell'associazione controinteressata.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal ricorrente comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, anche quando la parte controinteressata si opponga chiedendo una decisione di merito.
  • In presenza di una decisione esclusivamente processuale determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse, le spese di lite possono essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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