Cassazione Civile, Ordinanza n. 20237/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
Il curatore del fallimento di una società aveva promosso un'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci della società poi fallita. La domanda era stata rigettata solo nei confronti di uno dei sindaci, mentre accolta in tutto o in parte nei confronti degli altri convenuti. Il fallimento aveva quindi appellato la decisione limitatamente alla posizione di tale sindaco. La Corte d'appello aveva però dichiarato improcedibile l'impugnazione rilevando d'ufficio la mancanza di prova informatica della notificazione a mezzo PEC dell'atto introduttivo dell'appello, nonostante l'appellante avesse depositato copia analogica della notificazione e nonostante la costituzione tempestiva dell'appellato. Con il ricorso per cassazione la parte ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione della disciplina sulla notificazione e sul deposito telematico, sostenendo che: aveva legittimamente esercitato la facoltà di costituirsi in forma analogica; la copia cartacea della notifica PEC era sufficiente; la costituzione tempestiva dell'unica parte appellata avrebbe comunque sanato ogni eventuale nullità; le norme richiamate dalla corte territoriale riguardavano la prova della notificazione e non la forma della costituzione in giudizio. Con il secondo motivo, assorbito, ha lamentato ulteriori vizi di motivazione e violazioni sul contenuto della sentenza e sulla disciplina tecnica del deposito telematico.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la declaratoria di improcedibilità dell'appello. Ha affermato che il deposito in formato analogico dell'atto di appello notificato via PEC, della relata e delle ricevute di consegna, in luogo degli originali informatici, non comporta improcedibilità del gravame ex art. 348 c.p.c., ma al più una nullità di forma sanabile per raggiungimento dello scopo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
Richiamato solo per il rito di trattazione del ricorso in cassazione.
artt. 16-bis, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 179 del 2012 conv. in L. n. 221 del 2012
Invocati dal ricorrente e richiamati nel motivo di impugnazione; la Corte li considera nel quadro della disciplina del deposito telematico e della costituzione analogica.
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. n. 53 del 1994
Richiamato per la disciplina della notificazione a mezzo PEC e della prova della notificazione effettuata dal difensore.
Richiamato come norma sulla validità della copia analogica di documento informatico nel contesto del deposito processuale.
Utilizzato per affermare che il vizio formale è sanabile quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo.
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma sulla sanatoria delle nullità processuali.
art. 117, comma 1, Cost.
Invocato dal ricorrente come parametro di conformità alla legge e al diritto convenzionale.
art. 6 CEDU
Invocato dal ricorrente come parametro convenzionale nel motivo di nullità.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato quale parametro del vizio denunciato di nullità della sentenza.
La Corte esclude che la fattispecie integri improcedibilità del gravame ai sensi di questa norma.
art. 132, commi 2, n. 5, e 3, c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo, poi assorbito, come norma sul contenuto della sentenza.
Richiamato nel secondo motivo, poi assorbito, in relazione alle nullità della sentenza.
art. 15, comma 2, d.m. n. 44 del 2011
Richiamato nel secondo motivo, poi assorbito, in tema di processo telematico.
Richiamato per il rinvio alle motivazioni di precedenti conformi.
Massime di principio
- Nel processo civile, il deposito in forma analogica dell'atto di appello notificato via PEC, con relata e ricevute, non determina di per sé l'improcedibilità del gravame, ma può integrare al più una nullità formale.
- La nullità del deposito o della prova della notificazione è sanabile quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, in particolare ove la controparte si sia costituita tempestivamente e regolarmente.
- La disciplina sulla notificazione a mezzo PEC e sulla produzione della relativa prova va distinta dalle regole sulla forma e sul termine di costituzione in giudizio: una irregolarità del supporto documentale non può essere automaticamente trasformata in difetto di tempestiva costituzione dell'appellante.
- La declaratoria di improcedibilità dell'appello non può essere fondata su un mero vizio della modalità di produzione della prova della notificazione senza spiegare in che modo tale vizio impedisca il raggiungimento dello scopo dell'atto.
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