Cassazione Civile, Ordinanza n. 08047/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (terzo pignorato)
La controversia
La controversia nasce da un’espropriazione forzata promossa da una società creditrice contro il debitore e presso un terzo pignorato, il quale rese dichiarazione di quantità indicando, per una posizione di fondo pensione, un controvalore modesto e, per quote di un fondo comune, l’intestazione a un soggetto diverso dal debitore. Il giudice dell’esecuzione dispose la vendita di tali quote. Il terzo propose opposizione agli atti esecutivi sostenendo che la propria dichiarazione andasse interpretata come negativa rispetto alle quote, e il tribunale accolse l’opposizione revocando l’ordinanza. La creditrice ricorse per cassazione con quattro motivi: violazione dell’art. 2712 c.c. per mancato riconoscimento del valore probatorio di una e-mail inviata al terzo; omesso esame del fatto decisivo della mancata revoca o rettifica della dichiarazione di quantità; nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’opposizione in difetto di revoca; nullità della sentenza per avere il giudice valutato liberamente la comunicazione e-mail invece di considerarla come piena prova ex art. 116 c.p.c. e art. 2712 c.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la ratio decidendi della sentenza impugnata fosse l’interpretazione della dichiarazione di quantità come dichiarazione negativa in ordine alle quote del fondo comune, con conseguente illegittimità dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione che ne aveva disposto la vendita. Poiché il tribunale aveva anche accertato in fatto che le quote risultavano intestate a un soggetto diverso dal debitore, i motivi di ricorso sono stati ritenuti eccentrici e non conferenti: essi presupponevano, senza base nel testo della dichiarazione e contro l’accertamento di merito, che il terzo avesse errato nell’individuazione del titolare delle quote. La Corte ha quindi affermato che, in presenza di una dichiarazione univocamente negativa, il terzo non era tenuto a emendare o rettificare alcunché per proporre opposizione ex art. 617 c.p.c., e che era irrilevante la sollecitazione del creditore a una rettifica. Condannata la ricorrente alle spese e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le riproduzioni informatiche o meccaniche possono avere valore probatorio, ma la censura era inconferente rispetto alla ratio decidendi perché il punto decisivo era l’interpretazione della dichiarazione di quantità come negativa e non l’efficacia probatoria della mail.
art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
La dedotta violazione di legge è stata ritenuta non pertinente alla reale ratio della decisione impugnata.
art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.
Le doglianze di nullità per omessa pronuncia e per pretesa errata valutazione della prova sono state reputate inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi.
art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.
L’omesso esame denunciato non riguardava un fatto decisivo nei termini richiesti, poiché la questione centrale era già risolta dall’interpretazione negativa della dichiarazione.
Richiamato solo per il deposito dell’ordinanza all’esito della camera di consiglio.
Il terzo pignorato, se la dichiarazione è univocamente negativa, può proporre opposizione agli atti esecutivi senza necessità di previa rettifica o revoca della dichiarazione; l’onere di emenda sussiste invece quando la dichiarazione sia viziata da errore.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha escluso che vi fosse una violazione rilevante rispetto alla ratio della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, la qualificazione della dichiarazione di quantità resa dal terzo è decisiva: se la dichiarazione è univocamente negativa quanto alla disponibilità del bene o del credito pignorato, il terzo può impugnare il provvedimento esecutivo senza dover prima rettificare o revocare la dichiarazione.
- Le censure in cassazione sono inammissibili quando non aggrediscono la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma presuppongono una ricostruzione fattuale incompatibile con quanto accertato dal giudice di merito.
- L’onere di rettifica della dichiarazione del terzo opera solo quando la dichiarazione sia realmente viziata da errore; non opera, invece, se il contenuto della dichiarazione è chiaro e coerente nel negare l’appartenenza del bene al debitore esecutato.
- La prova documentale invocata contro la sentenza impugnata è irrilevante se la decisione di merito si fonda su un accertamento fattuale non scalfito e su una qualificazione giuridica che non dipende dal documento contestato.
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