Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 03183/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per la manifesta inammissibilità dell'impugnazione e i profili di colpa ravvisati, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la condanna per minaccia aggravata e per porto di armi o oggetti atti ad offendere. L'unico motivo dedotto riguardava il vizio di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valorizzato elementi favorevoli alla difesa. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e sostanzialmente fattuale, osservando che il giudice di merito aveva motivato in modo congruo e logico richiamando i criteri dell'art. 133 c.p., con specifico riferimento al comportamento processuale dell'imputato, alle modalità del fatto e alla gravità del timore ingenerato nella persona offesa, spiegando anche perché gli elementi prospettati dalla difesa non fossero idonei a mutare il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 612, comma 2, c.p.

    Norma incriminatrice per la minaccia aggravata; la condanna di merito è stata confermata e non è stata rimessa in discussione nel merito in sede di legittimità.

  • art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110

    Norma richiamata come ulteriore titolo di reato contestato, relativo al porto di armi od oggetti atti ad offendere.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di commisurazione della pena e di valutazione della gravità del fatto sono stati ritenuti correttamente utilizzati dal giudice di appello per negare le attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in presenza di profili di colpa.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colposa del ricorso.

  • Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano

    Richiamata come precedente sulla discrezionalità del giudice di merito nel valutare gli elementi rilevanti per le attenuanti generiche e sulla sindacabilità limitata in cassazione.

  • Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli

    Richiamata nello stesso senso, a conferma che la valutazione sulle attenuanti generiche, se congruamente motivata, non è censurabile in cassazione.

  • Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla

    Richiamata per il principio secondo cui la manifesta inammissibilità dell'impugnazione può fondare la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura in cassazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile quando si risolve in una mera contestazione di merito degli elementi valorizzati dal giudice territoriale.
  • La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è sufficiente se il giudice di merito richiama in modo congruo i parametri dell'art. 133 c.p. e indica gli elementi ritenuti prevalenti, come modalità del fatto, comportamento processuale e gravità delle conseguenze prodotte sulla persona offesa.
  • Il giudizio sulle attenuanti generiche appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere sostituito in sede di legittimità con una diversa lettura degli elementi di fatto prospettati dalla difesa.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando l'inammissibilità sia connotata da colpa, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.