Cassazione Penale, Ordinanza n. 31021/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando la colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il giudice dell'esecuzione della Corte d'appello di Roma ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra reati già giudicati con due sentenze definitive, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., rideterminando la pena complessiva in anni tredici e giorni ventiquattro di reclusione. La difesa ha proposto ricorso deducendo un unico motivo: erronea individuazione del reato più grave e vizio di motivazione. In particolare, si è sostenuto che non sarebbe stato correttamente considerato come reato più grave quello astrattamente punito con pena edittale maggiore, e che nel caso concreto avrebbe dovuto essere individuato come tale il delitto di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, anziché il delitto di cui all'art. 74 del medesimo testo unico, come invece era avvenuto in sede di cognizione nei confronti dei coimputati. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, in sede esecutiva, ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato, deve aversi riguardo alla pena concretamente irrogata dal giudice della cognizione, come risultante dal dispositivo, e non alla pena edittale astratta.
Norme richiamate
disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva e la rideterminazione della pena per reati già giudicati con sentenze definitive.
ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, il reato più grave coincide con quello per il quale è stata concretamente irrogata la pena più elevata in cognizione, come indicata nel dispositivo di sentenza.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, valutati i profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
artt. 73, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
richiamati dalla difesa come fattispecie che, in astratto, avrebbero dovuto essere considerate più gravi rispetto al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato come titolo di reato che la difesa contesta non essere stato correttamente individuato quale reato più grave.
Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata per il principio secondo cui la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende presuppone la valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865 - 01
precedente nomofilattico richiamato a sostegno del criterio della pena concretamente inflitta per identificare la violazione più grave in sede esecutiva.
Massime di principio
- In sede esecutiva, quando si chiede il riconoscimento della continuazione tra reati già definitivamente giudicati, la "violazione più grave" va individuata con riferimento alla pena concretamente irrogata nel giudizio di cognizione, risultante dal dispositivo, e non alla mera astratta gravità edittale del reato.
- Il criterio di comparazione tra reati ai fini dell'art. 187 disp. att. c.p.p. opera sulla base della pena effettivamente applicata, poiché è quella che definisce il reato più grave nel cumulo continuato da rielaborare in executivis.
- Il ricorso per cassazione che contesti l'individuazione del reato più grave in sede esecutiva è manifestamente infondato se pretende di sostituire al criterio della pena concretamente inflitta quello della pena edittale astratta.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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