Cassazione Civile, Ordinanza n. 30044/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2013 con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi, sulla base dell'esame delle movimentazioni su conti correnti bancari e postali intestati alla società e ai soci, ai fini di Irpef, Irap e Iva. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato accolto. In appello l'Agenzia aveva dedotto, da un lato, che il verbale di accertamento con adesione richiamato dal giudice di primo grado non era vincolante per l'Ufficio e, dall'altro, che la sentenza di primo grado era carente di motivazione perché si limitava a un richiamo generico alla documentazione prodotta, senza spiegare perché essa fosse idonea a giustificare i movimenti bancari, specie in presenza delle presunzioni previste dall'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973. La CTR aveva però dichiarato inammissibile l'appello per genericità e difetto di specifiche censure; l'Agenzia ha quindi impugnato tale statuizione in cassazione con un unico motivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato l'unico motivo del ricorso. Ha osservato che l'atto di appello conteneva in realtà censure specifiche: la portata presuntiva dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, l'irrilevanza del verbale di adesione e il difetto di motivazione della sentenza di primo grado quanto alla idoneità della documentazione a giustificare i movimenti bancari. Ha quindi affermato che, nel contenzioso tributario, l'art. 53 d.lgs. n. 546/1992 richiede motivi specifici, ma non necessariamente nuovi rispetto al primo grado, essendo l'appello a devoluzione piena. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame dell'appello e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nel processo tributario l'appello deve contenere motivi specifici di impugnazione, ma tale specificità non coincide con l'introduzione di motivi nuovi; è sufficiente una critica idonea a contrastare le rationes decidendi della sentenza impugnata.
Le presunzioni derivanti dalle movimentazioni bancarie sono richiamate come fondamento dell'accertamento e come parametro da confrontare con la prova contraria offerta dal contribuente.
La causa è stata decisa in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario l'onere di specificità dei motivi di appello ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992 è soddisfatto anche quando l'appellante riproponga le ragioni già fatte valere in primo grado, purché esse siano idonee a contestare la decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità è illegittima se l'atto di gravame contiene censure concrete e riconoscibili rispetto alla motivazione della sentenza di primo grado.
- Quando l'accertamento si fonda su movimentazioni bancarie, il giudice deve confrontarsi in modo effettivo con la specifica giustificazione offerta dal contribuente e non può limitarsi a formule di adesione generica alla documentazione prodotta.
- Nel processo tributario l'appello ha carattere devolutivo pieno: la critica dell'appellante può investire sia la ricostruzione fattuale sia la motivazione della sentenza di primo grado, senza essere limitata a vizi formali della decisione.
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