Cassazione Penale, Ordinanza n. 15497/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., escludendo che la pena concordata fosse illegale e quindi impugnabile sotto il profilo dedotto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguarda un imputato ritenuto colpevole, in concorso con altro soggetto, del reato di detenzione e cessione di stupefacenti a fini di spaccio; in appello la pena era stata rideterminata in anni 2, mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 16.000 di multa in accoglimento di un concordato ex art. 599-bis c.p.p. L'unico motivo di ricorso per cassazione censurava il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, contestando la misura della pena concordata. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché, in tema di patteggiamento in appello, non è consentito impugnare in cassazione la quantificazione della pena liberamente concordata dalle parti e recepita dal giudice, salvo il caso di illegalità della pena, qui non ravvisabile.
Norme richiamate
richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice del fatto di detenzione e cessione di stupefacenti a fini di spaccio
nel patteggiamento in appello il ricorso per cassazione contro la misura della pena concordata è inammissibile, salvo illegalità della pena
art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103
disposizione che ha introdotto il patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p.
a seguito dell'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., la pena concordata dalle parti, una volta recepita nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente contestata in cassazione sotto il profilo della mera congruità o del trattamento sanzionatorio.
- Il ricorso per cassazione contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello è ammissibile solo se deduce l'illegalità della pena concordata; in mancanza di tale profilo, la censura è inammissibile.
- La deduzione di un vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio non è idonea a superare l'effetto preclusivo del negozio processuale di concordato, quando la pena rientri nei limiti di legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende.
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