Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1149/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria finale di merito dei candidati vincitori nonché, conformemente all’art. 2, c.1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, del 30%, dei candidati individuati nel 30% degli idonei relativa al “Concorso per titoli ed esami personali docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del DM 205/2023”, per la classe di concorso sostegno AB24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (INGLESE), per la Regione Siciliana, pubblicata il 2 luglio u.s. sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, nella parte in cui l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa dell’omessa valutazione del titolo di riserva (all. 1); - della graduatoria finale di merito rettificata del “Concorso per titoli ed esami personali docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del DM 205/2023”, per la classe di concorso AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (INGLESE), per la Regione Siciliana, pubblicate l’11 luglio u.s. sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, nella parte in cui l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa dell’omessa valutazione del titolo di riserva (all. 2); - della graduatoria finale di merito del concorso de quo integrata, conformemente all’art. 2, c.1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, del 30% dei candidati risultati idonei per la classe di concorso AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (INGLESE), per la Regione Siciliana, pubblicate l’1 agosto u.s. sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, nella parte in cui l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa dell’omessa valutazione del titolo di riserva (all. 3); -ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori per il profilo di interesse; -dell’elenco dei candidati idonei per il profilo di interesse, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente; - del bando del “Concorso per titoli ed esami personali docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del DM 205/2023” (D.D.G. per il personale scolastico n. 2575 del 06 dicembre 2023), ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; -ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l’assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso, nella parte in cui, escludendo l’odierna ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi della stessa; - del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli di riserva in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori riservisti del concorso, per il profilo di interesse (classe di concorso AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (INGLESE)); e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione di parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori riservisti del concorso, per il profilo di interesse (classe di concorso AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (INGLESE)).

Giustizia amministrativa202600202

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie finali, rettificate e integrate di un concorso per docenti della classe AB24 nella Regione Siciliana, nella parte in cui la candidata non è stata inclusa per omessa valutazione di un titolo di riserva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato le graduatorie finali e gli atti connessi del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria, classe AB24, sostenendo che l'amministrazione avesse omesso di valutare il titolo di riserva di tipo S da essa posseduto. Ha chiesto, previa sospensione, l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto all'inserimento nella posizione spettante tra i vincitori riservisti e il risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a. L'amministrazione ha contestato la fondatezza della pretesa, rilevando che il punteggio effettivo della ricorrente era pari a 219,25 e non a 233, che la quota riservata risultava già saturata dai candidati titolari della riserva di tipo N prevista dalla legge n. 68 del 1999 e che, anche con il riconoscimento della riserva di tipo S, la ricorrente non sarebbe stata inserita né per merito né per riserva e non sarebbe rientrata nell'elenco degli idonei destinato allo scorrimento. L'ordinanza ha lasciato impregiudicate le questioni relative all'ammissibilità del ricorso, per omessa notifica ad almeno un controinteressato, e alla sua ricevibilità, in ragione della possibile tardività della trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che le doglianze non presentassero adeguati profili di fondatezza, sulla base dei dati non contestati forniti dall'amministrazione: il punteggio conseguito era inferiore a quello indicato nel ricorso; la quota destinata alle categorie riservatarie era già satura per la presenza di candidati con riserva di tipo N; il riconoscimento della riserva di tipo S non avrebbe comunque prodotto l'inserimento della ricorrente nella graduatoria dei vincitori, né nell'elenco degli idonei. Ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché il termine per il completamento delle assunzioni era già scaduto prima della trasposizione del ricorso e le procedure per l'anno scolastico 2025/2026 risultavano concluse. Le questioni preliminari di ammissibilità e ricevibilità sono state espressamente lasciate impregiudicate. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in 350 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per l'insufficienza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.

  • art. 30 c.p.a.

    È stato invocato dalla ricorrente per ottenere il risarcimento in forma specifica, ma la relativa pretesa non è stata accolta nella fase cautelare.

  • legge n. 68 del 1999

    Il titolo di riserva di tipo N previsto dalla normativa ha determinato, secondo l'amministrazione e il TAR, la saturazione della quota riservata nella graduatoria.

  • art. 2, comma 1, decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45

    È richiamato in relazione all'integrazione della graduatoria con una quota del 30% dei candidati idonei.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il fumus boni iuris difetta quando, anche ipotizzando il riconoscimento del titolo di riserva rivendicato, il candidato non conseguirebbe comunque l'inserimento nella graduatoria o nell'elenco degli idonei per effetto della posizione e del punteggio degli altri candidati.
  • La valutazione della fondatezza della domanda cautelare deve tenere conto del punteggio effettivamente risultante dagli atti e non di quello erroneamente indicato dal ricorrente, soprattutto quando il dato amministrativo non sia specificamente contestato.
  • La saturazione della quota riservata da parte di candidati appartenenti a una categoria di riserva poziore può escludere l'utilità concreta del riconoscimento di un diverso titolo di riserva, qualora tale riconoscimento non modifichi la posizione utile dell'interessato.
  • Il periculum in mora non è configurabile quando, prima della proposizione o trasposizione del ricorso, sia già scaduto il termine per il completamento delle assunzioni e la procedura concorsuale risulti conclusa, in assenza di un pregiudizio grave e irreparabile dimostrato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.