Cassazione Civile, Ordinanza n. 20857/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso da una società contribuente per dare esecuzione a una precedente sentenza passata in giudicato che le aveva riconosciuto il diritto al rimborso del 90% dell'ILOR versata negli anni 1990, 1991 e 1992, in base all'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002. Nel giudizio di ottemperanza l'Agenzia delle entrate aveva sostenuto che il rimborso non fosse più dovuto, o comunque dovesse essere escluso, per effetto della decisione della Commissione europea del 14 agosto 2015, con cui le agevolazioni fiscali e contributive connesse al sisma Sicilia del 1990 erano state dichiarate incompatibili con il mercato interno. La Corte regionale aveva accolto l'ottemperanza senza esaminare tale questione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia ha denunciato la violazione dell'art. 70, comma 10, del d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando l'omesso esame della portata precettiva della decisione europea e della conseguente esclusione del rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che la Commissione europea, già con decisione del 17 ottobre 2012, aveva disposto la sospensione degli aiuti, decisione vincolante anche per i giudici nazionali; la successiva decisione del 14 agosto 2015 aveva poi dichiarato incompatibili con il mercato interno le agevolazioni fiscali in questione. Ha quindi affermato che nel giudizio di ottemperanza tributario il giudice può e deve verificare la compatibilità tra il giudicato da eseguire e le sopravvenute decisioni della Commissione europea, in quanto attività necessaria a delimitare l'effettiva portata precettiva della sentenza passata in giudicato. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione di legge dedotta nel ricorso per cassazione
La censura è stata veicolata come violazione di legge per omesso rispetto della disciplina che impone di considerare nel giudizio di ottemperanza l'incidenza della decisione europea sugli aiuti di Stato.
art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo di ricorso
Nel giudizio di ottemperanza tributario il giudice deve accertare i presupposti e le condizioni necessari a delimitare e attuare correttamente il comando del giudicato.
art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002
base normativa del rimborso riconosciuto nella sentenza passata in giudicato
La disposizione è la norma nazionale che prevedeva l'agevolazione fiscale poi oggetto di valutazione da parte della Commissione europea come aiuto di Stato incompatibile.
art. 11 del regolamento CE n. 659/1999
richiamato con riferimento alla sospensione degli aiuti
La Commissione può imporre la sospensione dell'aiuto in pendenza dell'esame sulla compatibilità, con obbligo per gli organi giurisdizionali di conformarsi e garantire l'effettività della sospensione.
decisione della Commissione europea 17/10/2012 C(2012)7128 final
ingiunzione di sospensione degli aiuti
La sospensione disposta dalla Commissione era vincolante e impediva l'erogazione degli aiuti, incidendo anche sulle somme non ancora versate alla data della decisione.
decisione della Commissione europea 14/08/2015 C(2015) 5549 final
decisione finale di incompatibilità con il mercato interno
La decisione ha dichiarato incompatibili gli aiuti fiscali e contributivi collegati al sisma Sicilia del 1990 e ha comportato l'inefficacia delle misure erogative contrastanti con il diritto UE.
art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992
ricorso in ottemperanza nel processo tributario
Il giudizio di ottemperanza tributario ha natura attuativa e consente al giudice di precisare il contenuto degli obblighi derivanti dal giudicato entro i suoi confini.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributario il giudice non si limita a una mera esecuzione materiale del giudicato, ma deve individuare e precisare il contenuto effettivo degli obblighi derivanti dalla sentenza passata in giudicato, verificandone i presupposti e le condizioni di attuazione.
- Le decisioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato, compresa l'ingiunzione di sospensione, hanno efficacia vincolante nell'ordinamento interno e devono essere prese in considerazione anche dal giudice nazionale, che non può dare esecuzione a un comando giudiziale incompatibile con esse.
- La successiva decisione definitiva della Commissione che dichiari incompatibile un aiuto non sana le erogazioni o le misure adottate in violazione della precedente clausola di sospensione; la sospensione impone di astenersi dall'erogazione degli aiuti fino alla decisione finale.
- Nel giudizio di ottemperanza è consentito verificare la compatibilità tra il giudicato da eseguire e sopravvenuti vincoli derivanti dal diritto dell'Unione, purché tale verifica sia funzionale a delimitare l'effettiva portata precettiva della sentenza da attuare e non ad attribuire diritti nuovi o ulteriori alle parti.
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