Cassazione Civile, Ordinanza n. 16775/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta dal proprietario di un terreno servente per ottenere l'accertamento dell'insussistenza di una servitù di passaggio gravante sullo stradello privato posto al confine tra due fondi e per far cessare il transito, soprattutto veicolare, del confinante. Il convenuto ha resistito deducendo di avere acquistato la servitù di passaggio per usucapione, in virtù di un possesso esercitato in modo continuativo sin dal 1972 prima dal padre e poi da lui, oppure, in subordine, per destinazione del padre di famiglia. Il Tribunale ha rigettato la domanda principale e accolto la riconvenzionale; la Corte d'appello ha confermato, ritenendo provato che lo stradello esisteva già da tempo, che era stato sistemato e cementato dal proprietario del fondo servente nel 1985 e che il passaggio era stato esercitato in modo pubblico, continuo e non contestato per oltre vent'anni. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c. per asserita mancata integrazione del contraddittorio e mancata rimessione al primo giudice; 2) violazione dell'art. 1061 c.c. per insussistenza, a suo dire, dei requisiti dell'apparenza della servitù, essendo mancate opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio; 3) nullità della sentenza per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.; 4) ulteriore nullità per omessa motivazione sulla documentazione fotografica prodotta; 5) violazione dell'art. 2712 c.c. per non avere valorizzato le fotografie come piena prova dei fatti rappresentati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non era stata specificamente indicata la deduzione della questione nei gradi di merito e, comunque, il litisconsorzio necessario in tema di usucapione riguarda la pluralità soggettiva sul lato passivo del rapporto. Ha giudicato inammissibile e comunque infondato il secondo motivo perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito: la Corte d'appello aveva motivatamente accertato l'esistenza di un tracciato ben identificato, la sua praticabilità e il suo uso pubblico, pacifico e continuo per oltre vent'anni, sufficiente a integrare il requisito dell'apparenza della servitù ai fini dell'usucapione. Ha ritenuto manifestamente infondati il terzo, quarto e quinto motivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e che la documentazione fotografica era stata valutata ma ritenuta non chiara e non idonea a smentire le risultanze testimoniali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura è stata dichiarata inammissibile per mancata specifica allegazione della questione nei gradi di merito; in tema di usucapione il litisconsorzio necessario è affermato solo sul lato passivo del rapporto.
Richiamato per chiedere la rimessione al primo giudice in caso di difetto di contraddittorio; la Corte ha escluso i presupposti della rimessione.
La servitù apparente, ai fini dell'usucapione, richiede opere visibili e permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio; nel caso concreto il requisito è stato ritenuto integrato da un tracciato ben identificato e utilizzato come accesso al fondo dominante.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è stata ritenuta esistente e sufficiente, nonostante la sinteticità, perché dava conto degli esiti istruttori e della valutazione delle prove.
Richiamato per la pretesa carenza motivazionale; la Corte ha escluso la nullità della sentenza.
Le riproduzioni fotografiche sono state considerate non decisive, poiché ritenute non chiare e comunque incapaci di superare la prova testimoniale valutata dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per i motivi di violazione di legge, ma le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili perché miravano in realtà a una rivalutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per le doglianze di nullità della sentenza; la Corte ha escluso l'esistenza del vizio denunciato.
Richiamato per la trattazione camerale e per la memoria depositata dal ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dichiarato sussistente l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa integrazione del contraddittorio è inammissibile se non viene specificamente indicato dove e quando la relativa questione sia stata dedotta nei gradi di merito.
- In tema di usucapione di servitù, il litisconsorzio necessario sussiste sul lato passivo, cioè tra coloro contro i quali la domanda è proposta; non è configurato in termini generali e automatici.
- L'usucapione della servitù di passaggio presuppone il possesso utile di una servitù apparente, cioè l'esistenza di un tracciato o di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate all'esercizio del passaggio, nonché un esercizio pubblico, pacifico e continuo per il tempo utile.
- Se la sentenza di merito ha motivato in modo congruo sulla base delle prove testimoniali e documentali, la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
- Le riproduzioni fotografiche ex art. 2712 c.c. non vincolano il giudice quando siano ritenute non chiare o comunque non idonee a superare, sul piano probatorio, le testimonianze e gli altri elementi istruttori valorizzati dal merito.
- Una motivazione sintetica non è nulla se consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e l'apprezzamento delle prove decisive.
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