Cassazione Civile, Ordinanza n. 08855/2023 del 29/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato a una società cooperativa un avviso di accertamento per l'anno 2004, recuperando a tassazione Euro 111.490,00 per omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito ai fini IRES e IRAP. Il rilievo nasceva da una verifica della Guardia di Finanza e riguardava titoli finanziari acquistati nell'anno precedente e qualificati dall'Ufficio come rimanenze finali dell'attivo circolante, con incremento di valore rispetto all'esercizio precedente. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente; la CTR, invece, aveva accolto l'appello annullando l'avviso, ritenendo che tali titoli potessero rilevare come componenti positivi solo in caso di cessione e non per la mera variazione di consistenza. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe deciso ultra petita e con motivazione apparente; 2) nullità per violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 113, 115, 116 c.p.c., perché la motivazione sarebbe apparente nell'avere ricondotto le operazioni su titoli a ricavi; 3) violazione degli artt. 85, comma 1, lett. a) e b), e 92 d.P.R. 917/1986, deducendo che l'Ufficio non aveva tassato un'ipotetica variazione di valore dei titoli, ma il loro valore quale rimanenza finale; 4) nullità e contraddittorietà della sentenza per violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 360, n. 5, c.p.c. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo che la CTR avesse deciso entro i limiti delle domande della contribuente e con motivazione non apparente; ha accolto il terzo motivo, affermando che l'Ufficio aveva legittimamente recuperato a tassazione la variazione positiva di valore dei titoli inseriti nell'attivo circolante come rimanenze finali, rilevanti ai sensi degli artt. 92 e 94 d.P.R. 917/1986, e non un ricavo da cessione. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude che nel caso vi sia stata nullità per motivazione apparente o difetto assoluto di motivazione.
Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude che la CTR abbia pronunciato ultra petita.
Richiamato insieme agli artt. 115 e 116 c.p.c. nel secondo motivo; la Corte non ravvisa il vizio denunciato.
Richiamato nel secondo motivo; non viene ritenuta violata nel caso concreto.
Richiamato nel secondo motivo; non viene ritenuta violata nel caso concreto.
art. 53 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dalla CTR come norma in tema di ricavi; la Cassazione chiarisce che non era la disposizione correttamente pertinente al recupero operato, perché l'oggetto dell'accertamento era la variazione positiva di rimanenze e non un ricavo da cessione.
art. 85 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Corrisponde alla precedente numerazione dell'art. 53; richiamato per qualificare i ricavi, ma la Corte evidenzia che non è la base della pretesa quando il dato tassato è la variazione positiva di titoli in rimanenza.
art. 92 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Norma applicata per qualificare i titoli nell'attivo circolante come rimanenze finali che concorrono a formare il reddito; la Corte ne afferma la corretta applicazione da parte dell'Ufficio.
art. 94 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato unitamente all'art. 92 per la disciplina delle rimanenze; la Corte ritiene che i titoli in questione dovessero essere considerati nella determinazione del reddito come rimanenze finali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo per il vizio di motivazione/contraddittorietà; il motivo è assorbito dopo l'accoglimento del terzo.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio nel procedimento accelerato.
d.l. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1
Richiamato quale norma introduttiva della disciplina processuale applicata alla trattazione.
Richiamata come legge di conversione del d.l. n. 168/2016.
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario, la qualificazione di titoli finanziari come rimanenze finali dell'attivo circolante comporta la rilevanza, ai fini del reddito d'impresa, della variazione positiva di consistenza patrimoniale, anche in assenza di cessione.
- Il divieto di pronuncia ultra petita non è violato quando il giudice di merito decide sulla medesima questione sostanziale dedotta dal contribuente, ancorché con argomentazione diversa da quella prospettata dall'Ufficio.
- La motivazione è solo apparente quando manchi un'effettiva ratio decidendi; non ricorre tale vizio se la sentenza espone in modo percepibile la ragione della decisione, pur se questa sia poi giuridicamente errata.
- Ai fini dell'individuazione del presupposto impositivo, occorre distinguere tra ricavi da cessione e variazioni di rimanenze: solo il primo istituto presuppone la vendita, mentre il secondo opera nella determinazione del reddito d'esercizio per il mero mutamento quantitativo/valutativo delle rimanenze.
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