Cassazione Civile, Ordinanza n. 07880/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nel merito del motivo di ricorso, perché ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia e delle istanze depositate dalle parti. Ne ha tratto la conseguenza processuale della cessazione della materia del contendere e ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria contestava la detrazione di IVA relativa all'anno d'imposta 2002, ritenuta indebita in relazione a operazioni asseritamente inesistenti e a un meccanismo di inversione contabile. La società contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado e la Commissione tributaria regionale aveva confermato tale esito respingendo l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo contro la sentenza regionale. La parte contribuente resisteva con controricorso e, in sede di legittimità, chiedeva anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia nonché l'applicazione del regime sanzionatorio più favorevole introdotto dalla riforma del 2015. Successivamente, entrambe le parti depositavano istanze legate alla definizione agevolata della lite, con conseguente richiesta dell'Ufficio di dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato solo per la trattazione della causa in udienza pubblica con modalità previste dalla norma emergenziale.
Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 137/2020 per il rito camerale/udienza pubblica richiamato in sentenza.
Norma richiamata per il deposito della memoria della parte resistente in vista della decisione in Cassazione.
Norma richiamata per il deposito di memoria in prossimità dell'udienza di discussione.
art. 5 l. 31 agosto 2022, n. 130
Richiamato in relazione all'istanza di sospensione depositata dalla parte resistente.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 9-bis.3
Richiamato dalla parte resistente per chiedere l'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole sopravvenuto.
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 15, comma 1, lett. f)
Richiamato come fonte della modifica normativa invocata per il regime sanzionatorio più favorevole.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, interviene una definizione agevolata della controversia e una parte chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere, la Corte prende atto dell'estinzione del processo senza decidere il merito del ricorso.
- La cessazione della materia del contendere comporta l'estinzione del giudizio e assorbe ogni ulteriore questione, comprese eventuali domande sul trattamento sanzionatorio più favorevole o sul rinvio pregiudiziale.
- In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese seguono il criterio della parte che le ha anticipate, come indicato nel dispositivo.
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