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Sentenza

Sentenza del 06/05/2024 n. 12101 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la cartella di pagamento della TARI per il 2017 relativa allo stabilimento industriale di Marcianise. Icimendue contestava la tassazione, sostenendo in particolare che produceva rifiuti speciali smaltiti a proprie spese, che il servizio comunale di raccolta dei rifiuti speciali non era istituito o attivo e che tali rifiuti non erano assimilabili a quelli urbani; deduceva inoltre giudicato interno, difetti di motivazione e omessa pronuncia della CTR, novità delle questioni sollevate dal Comune in appello e rilevanza del giudicato relativo alla TARI 2015. La CTR Campania, con sentenza del 22 novembre 2019, n. 9174/21/2019, aveva accolto l’appello del Comune e riformato la decisione della CTP di Caserta del 9 ottobre 2018, n. 4220/02/2018.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: l’appello comunale aveva investito le ragioni della decisione di primo grado e la motivazione della CTR, sebbene sintetica, consentiva di comprendere la decisione e non integrava omessa pronuncia. Infondato anche il secondo motivo, poiché la CTR aveva spiegato perché il regolamento comunale sull’assimilazione dei rifiuti fosse applicabile. Il terzo motivo è stato rigettato: spetta al contribuente provare i fatti che fondano l’esenzione o la riduzione TARI, inclusa la mancata istituzione o attivazione del servizio; le istanze presentate nel 2015, rimaste senza risposta, non provavano l’assenza del servizio nel 2017. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque infondato, poiché le allegazioni del Comune rientravano nel thema decidendum devoluto in appello. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata riproduzione integrale della sentenza invocata come giudicato esterno e comunque infondato: l’accertamento fattuale relativo al servizio nel 2015 non era necessariamente estensibile al 2017. Icimendue è stata condannata a rifondere al Comune Euro 200 per esborsi ed Euro 6.000 per compensi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 1, commi 656 e 657, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

    Per cui, nonostante l'omessa esplicitazione nel testo normativo, se ne può concludere che anche l'art. 1, commi 656 e 657, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (a cui è ispirato l'art. 26, commi 1, 2 e 3, del regolamento comunale), al pari dell'art. 59, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è inapplicabile nelle ipotesi di mancata istituzione o mancata attivazione del servizio di gestione dei rifiuti speciali.

    Le riduzioni TARI previste per il mancato svolgimento, la grave violazione o l’interruzione del servizio e per le zone non servite presuppongono un servizio già istituito e attivato. Non si applicano per analogia alla mancata istituzione o alla mancata attivazione del servizio; tuttavia, chi invoca l’esenzione o la riduzione deve provare i relativi presupposti.

  • Art. 59, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Per cui, nonostante l'omessa esplicitazione nel testo normativo, se ne può concludere che anche l'art. 1, commi 656 e 657, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (a cui è ispirato l'art. 26, commi 1, 2 e 3, del regolamento comunale), al pari dell'art. 59, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è inapplicabile nelle ipotesi di mancata istituzione o mancata attivazione del servizio di gestione dei rifiuti speciali.

    La disciplina della riduzione per un servizio istituito e attivato ma non svolto nella zona dell’utente, o svolto gravemente in violazione delle prescrizioni, non regola la diversa ipotesi di mancata istituzione o attivazione del servizio.

  • Art. 2697 cod. civ.

    Per cui, valendo come fatti costitutivi dell'esenzione dalla TARI (o, al più, come fatti impeditivi della pretesa al pagamento della TARI), la mancata istituzione o mancata attivazione del servizio di gestione dei rifiuti speciali devono essere provate dal contribuente che pretende di avvalersene dinanzi al giudice tributario per l'annullamento dell'atto impositivo. Né rileva in senso ostativo che si tratti di "fatti negativi".

    L’ente impositore deve provare la fonte dell’obbligazione tributaria, ma il contribuente deve dimostrare i fatti che danno diritto a esenzione o riduzione, compresa la mancata istituzione o attivazione del servizio. Anche un fatto negativo può essere provato tramite fatti positivi contrari o presunzioni.

  • Art. 21, comma 2, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    Dunque parametri di tipologia del produttore di rifiuti, quantità dei rifiuti e qualità degli stessi perché si possa avere l'assimilazione, in ossequio alla normativa primaria dell'art. 21 c. 2 D.Lgs. 22/97. Dunque il regolamento non va disapplicato, ma applicato perché conforme alla norma primaria e l'appello accolto perché non è stata offerta la prova della non assimilabilità dei rifiuti.

    Ai fini dell’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, il regolamento comunale può considerare la tipologia del produttore e le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti; nel caso concreto non è stata provata la non assimilabilità.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto integrale del ricorso, ricorrevano i presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

  • Art. 111, comma 6, Cost.

    Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione è apparente e invalida quando non consente di controllare il ragionamento decisorio e non raggiunge il minimo costituzionale; una motivazione concisa, invece, è sufficiente se rende riconoscibili le ragioni della decisione.

Massime di principio

  • Chi chiede esenzione o riduzione TARI perché il servizio di gestione dei rifiuti speciali non è stato istituito o attivato deve provarlo: la natura negativa del fatto non trasferisce l’onere probatorio all’ente, e la prova può essere fornita con fatti positivi contrari o presunzioni.
  • Le riduzioni previste per disservizi, interruzioni o mancata raccolta in determinate zone presuppongono un servizio istituito e attivato; non possono essere estese automaticamente alla sua mancata istituzione o attivazione.
  • La prova relativa a un’annualità TARI non si estende automaticamente agli anni successivi quando riguarda una circostanza fattuale variabile, come l’effettivo svolgimento del servizio. Il giudicato esterno può rilevare per periodi diversi soprattutto rispetto a elementi giuridici o fattuali tendenzialmente permanenti.
  • Per far valere in cassazione l’omessa pronuncia occorre indicare con precisione la domanda o eccezione ritualmente proposta e riportare gli atti in cui è stata formulata; una decisione incompatibile con la pretesa può comportarne il rigetto anche senza una risposta espressa.
  • La motivazione non è nulla solo perché sintetica: è sufficiente se permette di comprendere la ratio decidendi e di controllare il percorso logico-giuridico seguito.
  • L’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani può essere valutata secondo i criteri qualitativi e quantitativi e le categorie produttive stabilite dalla disciplina applicabile; chi contesta l’assimilazione deve confrontarsi con tali criteri e provare la non assimilabilità.
  • Il giudicato esterno invocato in cassazione deve essere documentato e riprodotto integralmente nel ricorso; una sintesi o il solo dispositivo non bastano. Inoltre, l’effetto su altre annualità dipende dal fatto accertato: non si estende automaticamente un accertamento relativo a un servizio che può cambiare nel tempo.

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