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Sentenza

Sentenza del 06/05/2024 n. 12092 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la cartella di pagamento TARI 2017 di Euro 11.151,00, relativa allo stabilimento della società a Marcianise. La CTR della Campania, con sentenza del 2 marzo 2020, aveva accolto l'appello del Comune e riformato la decisione della CTP di Caserta del 20 dicembre 2018. Icimendue ha proposto due motivi di ricorso per cassazione: ha lamentato, da un lato, una motivazione inesistente o apparente sulla mancata attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti speciali e sulla loro non assimilabilità ai rifiuti urbani; dall'altro, la violazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo che non spettasse alla contribuente provare la mancata attivazione del servizio. La CTR aveva inoltre ritenuto che i rifiuti prodotti fossero speciali non pericolosi assimilati agli urbani e quindi soggetti a tassa, e che non fosse stata presentata tempestivamente una domanda documentata per ottenere la riduzione prevista dal regolamento comunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I due motivi contestavano soltanto la questione dell'istituzione e dell'attivazione del servizio di raccolta e smaltimento, ma non censuravano l'autonoma ratio secondo cui i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalla società erano assimilati ai rifiuti urbani e, pertanto, assoggettati a TARI; non era stata inoltre documentata una tempestiva richiesta della riduzione regolamentare. Questa ratio è rimasta intangibile ed è divenuta definitiva, rendendo inammissibile il ricorso senza necessità di esaminare nel merito le censure proposte. Icimendue è stata condannata a rifondere al Comune Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 112 cod. proc. civ.

    Per cui, essendo rimasta immune da una possibile censura per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), l'intangibilità di tale ratio è sufficiente a consentire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

    La Corte richiama la norma in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la contribuente avrebbe dovuto censurare, se del caso, l'accertamento sulla assimilazione dei rifiuti anche sotto il profilo dell'extrapetizione. Non avendolo fatto, quella ratio è rimasta incontestata e idonea a sorreggere la decisione.

  • Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    Per cui, essendo rimasta immune da una possibile censura per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), l'intangibilità di tale ratio è sufficiente a consentire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

    La disposizione individua il vizio processuale di nullità deducibile in cassazione. Nel caso concreto, la possibile violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non era stata denunciata rispetto alla ratio autonoma sull'assimilazione dei rifiuti, che è quindi rimasta ferma.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    La declaratoria d'inammissibilità comporta, ricorrendone i presupposti, l'obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso originario.

Massime di principio

  • Quando una decisione è fondata su più ragioni autonome, ciascuna sufficiente da sola a giustificare il risultato, il ricorso deve censurarle tutte: una ratio non impugnata resta ferma e può rendere inammissibile l'intero gravame.
  • In una controversia tributaria, contestare soltanto un profilo del presupposto o del servizio non basta se la decisione poggia anche su un'autonoma ragione di debenza del tributo, come l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
  • La contestazione di una possibile decisione oltre i limiti della domanda deve essere formulata in modo specifico con il pertinente vizio processuale; se non investe la ratio interessata, questa può consolidarsi anche se il contribuente ha contestato altri aspetti della sentenza.
  • Quando si invoca una riduzione tariffaria prevista dal regolamento, la decisione può richiedere una domanda tempestiva e corredata da documentazione idonea; una richiesta interlocutoria di informazioni, da sola, può non soddisfare tale requisito.

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