Sentenza del 06/05/2024 n. 12165 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. ha impugnato l’avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2006, emesso nei confronti di C.C. Holding SA per omessa dichiarazione e recupero, ai fini IRES e IRAP, di un reddito d’impresa di 369.709 euro. L’Agenzia riteneva la società formalmente estera ma fiscalmente residente in Italia (esterovestita). A.A., al quale l’avviso era stato notificato nella qualità indicata di amministratore di fatto, sosteneva di avere legittimazione e interesse a contestare l’atto per ottenere il riconoscimento della propria estraneità, invocando gli artt. 100 e 102 c.p.c. e il diritto di difesa.
La decisione
La CTP di Roma aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione o interesse; la CTR del Lazio, con sentenza n. 5315/2015 depositata il 14 ottobre 2015, aveva respinto l’appello. La Cassazione ha dichiarato inammissibile la censura nella parte in cui contestava l’interpretazione dell’avviso e l’individuazione del suo destinatario, valutazioni di merito congruamente motivate, e infondato il motivo relativo agli artt. 100 e 102 c.p.c. L’avviso era rivolto alla società e notificato ad A.A. solo quale amministratore di fatto; non essendo stato proposto il ricorso in rappresentanza della società, A.A. non poteva impugnarlo in proprio. La società aveva inoltre presentato un’autonoma impugnazione. La persona indicata come rappresentante che contesti tale qualità può farlo impugnando gli eventuali atti di riscossione diretti personalmente contro di lei. Escluso anche il prospettato contrasto con l’art. 24 Cost., la Corte ha rigettato il ricorso e condannato A.A. a pagare all’Agenzia 2.500 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito, nonché l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
Il ricorrente era quindi privo della legittimazione a proporre in proprio l'impugnazione dell'atto impositivo, indirizzato, come si è visto, alla società, e non a lui personalmente, e correttamente i giudici di merito hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso, rilevando peraltro che la società aveva proposto autonoma impugnazione.
L’interesse a impugnare l’avviso deve essere personale e attuale: se l’atto è diretto alla società, la persona fisica indicata soltanto come suo amministratore di fatto non può impugnarlo in proprio per contestare tale qualifica.
Il ricorrente era quindi privo della legittimazione a proporre in proprio l'impugnazione dell'atto impositivo, indirizzato, come si è visto, alla società, e non a lui personalmente, e correttamente i giudici di merito hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso, rilevando peraltro che la società aveva proposto autonoma impugnazione.
La disposizione non attribuisce al soggetto indicato come rappresentante il potere di agire personalmente contro un atto intestato alla società; l’impugnazione dell’atto spetta al destinatario, fatta salva la possibilità di contestare la responsabilità personale quando questa venga concretamente fatta valere.
Art. 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
Anche le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica, in applicazione dell' art. 7 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003 sono esclusivamente a carico della persona giuridica, fatta salva la fattispecie, che non risulta neppure evocata nel caso in esame, dell'utilizzo da parte dell'amministratore di fatto dello schermo sociale nel suo esclusivo interesse.
Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale di una società dotata di personalità giuridica gravano, di regola, sulla società. È fatta salva l’ipotesi in cui l’amministratore di fatto abbia utilizzato la società esclusivamente nel proprio interesse.
Art. 24 Cost.
È pertanto da escludersi il profilo di illegittimità costituzionale per contrasto con l' art. 24 Cost. adombrato dal ricorrente.
Nel caso deciso, il diritto di difesa non impone di consentire al soggetto indicato come amministratore di fatto di impugnare in proprio un accertamento diretto alla società: egli può contestare la rappresentanza e la propria responsabilità impugnando gli eventuali atti di riscossione rivolti personalmente contro di lui.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, nei casi in cui tale contributo sia dovuto.
Massime di principio
- Per stabilire chi può impugnare un avviso occorre considerare chi ne è il destinatario sostanziale: la notifica a una persona fisica nella sola qualità di rappresentante della società non rende l’atto personale nei suoi confronti.
- Chi contesta di essere stato erroneamente indicato come amministratore o rappresentante non può, per questo solo motivo, impugnare in proprio l’accertamento intestato alla società; la contestazione può essere proposta quando siano diretti contro di lui atti di riscossione o venga fatta valere una sua responsabilità personale.
- La società destinataria può impugnare autonomamente l’accertamento tramite il proprio rappresentante; l’eventuale impugnazione personale dell’amministratore non sostituisce quella della società.
- Per le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale di una società con personalità giuridica, la regola è la responsabilità della persona giuridica; resta l’eccezione dell’uso dello schermo societario da parte dell’amministratore di fatto nel proprio esclusivo interesse.
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