Sentenza del 06/05/2024 n. 168 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Accertamento Irpef - Redditometro - Deposito documenti - Termine prorogato - Accordo parti - Legittimità - Recupero dell'Ufficio parzialmente illegittimo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento da redditometro per gli anni 2005-2007; il contribuente ha prodotto documentazione bancaria (concordata con proroga del termine per la produzione documentale) dalla quale risulta che la moglie aveva ricevuto dalla madre ingenti somme in quegli anni che potevano giustificare parte delle spese attribuite al reddito del ricorrente. La questione giuridica principale è l'ammissione e la valutazione dei documenti prodotti nel termine prorogato per accordo delle parti (art. 32 d.P.R. n. 600/1973) e la misura in cui le somme ricevute dalla consorte possono giustificare il reddito determinato dal redditometro.
La decisione
La CTR, conformandosi al principio di diritto stabilito dalla Cassazione, ha valutato esclusivamente la documentazione bancaria prodotta entro il termine prorogato e ha ritenuto che le somme ricevute dalla moglie potessero giustificare in parte il reddito da redditometro contestato al ricorrente. Tuttavia non tutte le somme sono state imputabili al ricorrente poiché parte di esse erano già state utilizzate per giustificare il redditometro della moglie. Il recupero d'imposta dell'Ufficio è stato dunque ritenuto solo parzialmente legittimo e il reddito rideterminato come segue: anno 2005 reddito accertato € 112.001 - capienza da coniuge € 48.403,14 = reddito residuo € 63.598; anno 2006 reddito accertato € 108.880 - capienza da coniuge € 148.223 = reddito ridotto a € 0; anno 2007 reddito accertato € 63.455 - capienza da coniuge € 22.961 - capienza residua da 2006 € 39.343 = reddito residuo € 1.151. La Corte ha accolto parzialmente l'appello del contribuente e ha compensato integralmente le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
quinto comma (nella versione all'epoca vigente)
Se il termine per la produzione documentale previsto dall'art. 32 è prorogato su accordo delle parti, i documenti prodotti entro il nuovo termine sono pienamente utilizzabili nel processo tributario senza necessità delle formalità previste dal quinto comma; il giudice deve valutarli nel merito.
art. 10 legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Richiamato in relazione ai principi di lealtà, buona fede e collaborazione tra contribuente e fisco: l'Amministrazione non può inserire documentazione nella motivazione degli avvisi e poi negarne l'efficacia procedurale senza violare tali principi.
Massime di principio
- Se le parti concordano la proroga del termine per la produzione dei documenti ai sensi dell'art. 32 DPR 600/1973, i documenti prodotti entro il nuovo termine sono ammissibili e devono essere valutati dal giudice, anche se non rispondono alle formalità previste dal quinto comma.
- Il giudice di rinvio è vincolato a conformarsi al principio di diritto stabilito dalla Cassazione e deve quindi procedere alla valutazione materiale della documentazione prodotta nel termine prorogato.
- Le somme ricevute da un coniuge (es. da un genitore della moglie) possono giustificare, in tutto o in parte, le maggiori spese attribuite al redditometro del contribuente, purché documentalmente provate e proporzionate alle spese contestate.
- Non è ammesso il doppio utilizzo integrale della stessa provvista per giustificare contemporaneamente il redditometro di entrambi i coniugi: le somme documentate devono essere ripartite in modo coerente e non già contabilizzate a favore dell'altro coniuge.
- Quando la decisione produce una compagine di soccombenza reciproca, è possibile la compensazione integrale delle spese processuali.
- L'Amministrazione che inserisce documentazione nella motivazione degli avvisi non può poi eccepirne l'ammissibilità formale se tale comportamento integra violazione dei principi di lealtà e buona fede previsti dallo Statuto del contribuente.
Testo integrale
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