Sentenza del 06/05/2024 n. 12075 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. aveva chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF applicate nel 2016 alle somme ricevute per gli spostamenti verso gli ambulatori di Anzio e Nettuno, esterni al suo comune di residenza. Sosteneva che si trattasse di rimborsi con funzione restitutoria e non retributiva, quindi non imponibili. Dopo il diniego dell’Agenzia, la CTP di Roma aveva accolto il ricorso e la CTR del Lazio aveva confermato la decisione. L’Agenzia ha impugnato la sentenza per violazione dell’art. 51, commi 1, 2, lett. d), e 5, del d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che l’emolumento forfettario per l’attività esterna costituisce reddito imponibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, respingendo il ricorso originario della contribuente. Ha distinto il rimborso per l’attività esterna del medico, determinato forfettariamente secondo l’art. 35 del d.P.R. n. 271/2000, dalle indennità per trasferte temporanee disciplinate dall’art. 51, comma 5, TUIR: il primo non beneficia della relativa esclusione e, in forza del principio di onnicomprensività, concorre al reddito imponibile. Ha inoltre escluso l’applicabilità dell’esenzione per i servizi di trasporto collettivo, trattandosi di spostamenti individuali. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; A.A. è stata condannata a rifondere all’Agenzia le spese di Cassazione, liquidate in euro 1.200, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 51, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
il principio di onnicomprensività previsto dall' art. 51 comma 1 Tuir comporta che tale voce, non essendo riconducibile alla previsione di cui all'art. 51 comma 5 cit., debba essere ricompresa tra "le somme a qualunque titolo percepite" in relazione al rapporto di lavoro dipendente, pertanto soggette ad imposizione fiscale
Le somme percepite in relazione al rapporto di lavoro sono imponibili in via generale, salvo che ricadano in una specifica deroga. Il rimborso forfettario per l’accesso del medico alla sede di lavoro non rientra nell’esenzione prevista per le trasferte e resta quindi soggetto a imposizione.
Art. 51, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Tale fattispecie, infatti, non riguarda i rimborsi in oggetto, atteso che gli spostamenti in esame sono "individuali" e non possono, evidentemente, essere ricondotti alle "prestazioni di servizi di trasporto collettivo", previste dal menzionato articolo.
L’esclusione dal reddito riguarda servizi di trasporto collettivo destinati alla generalità o a categorie di dipendenti; non si estende ai rimborsi relativi agli spostamenti individuali del medico.
Art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
il "rimborso spese di accesso" previsto dall' art. 35 del d.P.R. n. 271 del 2000, il quale prevede la corresponsione di un "rimborso spese di accesso" alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, rimborso determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica, è ontologicamente diverso dalle "indennità percepite per le trasferte" di cui all' art. 51 comma 5 Tuir, le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, spostamenti intervenuti su richiesta e nell'interesse del datore di lavoro;
La disciplina delle trasferte presuppone uno spostamento temporaneo, disposto nell’interesse del datore di lavoro, rispetto al luogo in cui la prestazione è ordinariamente svolta. Il rimborso forfettario per raggiungere la sede di lavoro del medico convenzionato è fattispecie diversa e non beneficia della relativa esclusione fiscale.
Art. 35 d.P.R. n. 271/2000
il "rimborso spese di accesso" previsto dall' art. 35 del d.P.R. n. 271 del 2000, il quale prevede la corresponsione di un "rimborso spese di accesso" alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, rimborso determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica, è ontologicamente diverso dalle "indennità percepite per le trasferte" di cui all' art. 51 comma 5 Tuir
Il rimborso di accesso alla sede di lavoro del medico convenzionato è determinato forfettariamente in base all’indennità chilometrica; secondo la Corte, la sua natura e funzione lo distinguono dall’indennità per trasferta e non lo rendono esente dall’imposizione.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte ha deciso la causa nel merito dopo la cassazione, senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Un rimborso qualificato come tale non è automaticamente escluso dal reddito: occorre verificare la sua disciplina e se corrisponda a una specifica ipotesi di non imponibilità.
- Il rimborso forfettario per raggiungere la sede di lavoro abituale, anche se calcolato in base ai chilometri, va distinto dall’indennità per una trasferta temporanea disposta dal datore di lavoro; nel caso deciso, il primo è imponibile.
- L’esenzione prevista per il trasporto collettivo non si applica ai rimborsi di spostamenti individuali.
- Per i rimborsi di trasferta, la qualificazione dipende dalla concreta fattispecie: rilevano la temporaneità dello spostamento, il luogo ordinario di lavoro e il fatto che il trasferimento avvenga su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro.
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