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Sentenza

Sentenza del 06/05/2024 n. 411 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava l'iscrizione di ipoteca legale su beni ricompresi in un fondo patrimoniale costituito nel 17.02.2009, sostenendo che le iscrizioni (n. 02020141460000545XXX e 020201414600005440YYY), originate da avvisi di accertamento notificati il 02.12.2013 relativi agli anni 2007-2009 per IRES, IRAP e IVA nei confronti della società sportiva dilettantistica di cui era amministratore, fossero illegittime perché i beni erano vincolati al fondo patrimoniale e la responsabilità del ricorrente derivava solo da solidarietà con la società. Contestava inoltre la validità delle notifiche via raccomandata. L'Agenzia resisteva confermando la legittimità delle iscrizioni.

La decisione

Dopo accoglimento del ricorso in primo grado dalla CTP di Bologna e conferma in appello dalla CTR, la Corte di Cassazione cassò la decisione e rinviò. In sede di rinvio la Corte di Giustizia Tributaria, richiamando l'orientamento della Cassazione (Ordinanza n. 36712/2022), ha ritenuto che: l'iscrizione ipotecaria è ammissibile sui beni del fondo patrimoniale; il criterio è la relazione tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia (non la mera natura tributaria); le obbligazioni tributarie si considerano sorte quando si sono verificati i presupposti (quindi nel 2007, antecedentemente alla costituzione del fondo del 2009); grava sul contribuente l'onere di provare l'estraneità del debito ai bisogni familiari, prova che nel caso concreto non è stata fornita. Ha inoltre escluso l'applicabilità dei limiti dell'art.170 c.c. all'iscrizione ipotecaria ex art.77 DPR 602/73 e ha ritenuto corrette le notifiche ai sensi dell'art.26 DPR 602/73. Pertanto la Corte ha respinto il ricorso del Sig. R.G. e dichiarato la piena legittimità delle iscrizioni ipotecarie, con condanna alle spese in favore dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 170 c.c.

    I limiti soggettivi e oggettivi previsti dall'art.170 c.c. relativi ai beni conferiti nel fondo patrimoniale non sono applicabili all'iscrizione ipotecaria prevista dall'art.77 DPR 602/73; l'ipoteca non è equiparata a un atto esecutivo ai fini dell'art.170 c.c.

  • art. 77 DPR 602/73

    L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art.77 è ammissibile anche sui beni del fondo patrimoniale ed è configurata come un rimedio alternativo all'esecuzione forzata, quindi non soggetta ai limiti dell'art.170 c.c.

  • art. 26, comma 1, DPR 602/73

    La notifica delle comunicazioni di iscrizione ipotecaria deve seguire le modalità previste dall'art.26; nel caso concreto la Corte ha ritenuto regolari e perfezionate le notifiche effettuate a mezzo posta raccomandata.

  • Ordinanza Corte di Cassazione n. 36712/2022

    Principio richiamato dalla Corte: l'ammissibilità dell'ipoteca sui beni del fondo patrimoniale e il criterio della strumentalità del debito rispetto ai bisogni della famiglia (valutazione in base al fatto generatore del debito, non alla mera data di iscrizione dell'ipoteca).

  • Cass. Sez. Trib. n. 3738/2015

    Richiamato per il principio secondo cui l'eventuale riconducibilità del debito tributario ai bisogni familiari va accertata, non desumendosi automaticamente dal fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa; occorre verificare la finalità soddisfacimento bisogni familiari o potenziamento capacità lavorativa.

Massime di principio

  • Per valutare se un credito possa essere soddisfatto sui beni del fondo patrimoniale occorre accertare il nesso di strumentalità/causalità tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia; non è determinante la sola natura tributaria dell'obbligazione.
  • La data di costituzione del fondo patrimoniale non è decisiva: rileva la data di nascita dell'obbligazione (momento in cui si sono verificati i presupposti fiscali). Se il debito è sorto prima del conferimento nel fondo, è più agevole ammettere l'aggressione dei beni.
  • Sulla prova gravano il contribuente/titolare del fondo: spetta a lui dimostrare, con elementi concreti, l'estraneità del debito ai bisogni familiari; semplici dichiarazioni non bastano.
  • L'iscrizione ipotecaria ex art.77 DPR 602/73 è compatibile con il vincolo del fondo patrimoniale e non è assimilabile, né assoggettata, ai limiti dell'art.170 c.c.; pertanto può legittimamente gravare sui beni del fondo salvo prova contraria.
  • È essenziale impugnare tempestivamente gli atti tributari: accertamenti e iscrizioni che diventano definitivi riducono le possibilità di opposizione successiva.
  • Le notifiche relative alle iscrizioni ipotecarie, se effettuate secondo le regole dell'art.26 DPR 602/73 (es. raccomandata), sono generalmente considerate valide a meno che non sia provato il contrario.

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