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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39840/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione contestante la conferma della condanna per il delitto previsto dall'art. 639 c.p.; la ricorrente chiedeva, principalmente, che si dichiarasse la non procedibilità per estinzione del reato in virtù della remissione di querela accettata dall'imputata; in subordine contestava la qualificazione giuridica della condotta (sostenendo che si sarebbe dovuto applicare l'art. 674 c.p.) con conseguente estinzione per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: sono stati acquisiti i verbali di remissione della querela in data 23/5/2022 e l'accettazione della stessa da parte della Meconi. Perciò il reato riconosciuto (art. 639 c.p.) si è estinto per remissione di querela e la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. Sono state eliminate anche le statuizioni civili connesse al reato estinto. Non si è proceduto all'esame del motivo subordinato. Le spese sono state compensate per accordo tra le parti (scrittura privata del 10/5/2022).

Norme richiamate

  • art. 639 cod. pen.

    Norma relativa al reato per il quale la Meconi era stata condannata; la Corte ha ritenuto che la remissione di querela abbia determinato l'estinzione del reato riconosciuto ai sensi di questa norma.

  • art. 129, comma 2, cod. pen.

    Richiamato dalla Corte per segnalare che non sussistono elementi per pronunciarsi ai sensi di questa disposizione; in sostanza, non è stata adottata una pronuncia alternativa ai sensi di tale comma perché il reato risultava estinto.

  • art. 674 cod. pen.

    Norma richiamata dalla ricorrente in via subordinata quale diversa qualificazione della condotta; la Corte non ha affrontato il rilievo sostanziale posto in subordine perché il primo motivo (remissione di querela) è stato ritenuto risolutivo.

Massime di principio

  • La remissione di querela, accettata dall'imputato, determina l'estinzione del reato anche se la remissione interviene nel corso del giudizio di cassazione; in tal caso la Corte può annullare la sentenza senza rinvio.
  • L'estinzione del reato per remissione di querela travolge anche le statuizioni civili connesse al reato estinto, salvo che emergano ragioni ostative.
  • Se il motivo principale di estinzione è accertato (es. remissione accettata), il giudice di legittimità non è tenuto ad esaminare i motivi subordinati (es. diversa qualificazione giuridica o prescrizione).
  • La prova documentale della remissione di querela e della sua accettazione (verbali sottoscritti) è decisiva per l'accertamento dell'estinzione del reato.
  • Le parti possono regolare tra loro le spese processuali mediante accordo privato, che la Corte può prendere in considerazione compensando le spese.

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