Sentenza del 27/09/2021 n. 139 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti chiedevano il riconoscimento della detrazione fiscale prevista dall'art. 1, comma 1, L. 449/1997 per l'acquisto di un box come pertinenza dell'abitazione principale. L'Ufficio ha negato la detrazione ritenendo che: 1) il vincolo di pertinenzialità era sorto solo con il rogito notarile e non al momento dei bonifici (i pagamenti erano antecedenti al rogito); 2) la distanza di circa 7 km tra abitazione e box escludeva un concreto rapporto di servizio/contiguità necessario per la pertinenzialità; i ricorrenti hanno altresì sollevato questioni procedurali (silenzio-rigetto su istanza di autotutela, difetto di firma sulle cartelle), nonché fatto valere l'atto notarile che dichiarava il vincolo di pertinenzialità
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, riuniti i ricorsi, ha rigettato gli appelli e confermato le decisioni di primo grado. Il collegio ha ritenuto che: la documentazione amministrativa (circolari/risoluzioni) non può sostituire la legge; la detrazione richiede che il vincolo di pertinenzialità sussista al momento in cui la spesa è sostenuta (quindi al momento dei bonifici) e nel caso concreto i bonifici erano anteriori al rogito che ha dichiarato la pertinenzialità; inoltre la considerevole distanza rendeva dubbio l'effettivo rapporto di servizio tra i beni e i contribuenti non hanno fornito elementi di fatto a prova di tale rapporto. Sono state confermate le contestazioni dell'Amministrazione e condannati i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio (euro 1.800,00 oltre accessori se dovuti)
Norme richiamate
"la stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali"
Il collegio interpreta la locuzione "pertinenziali" come requisito che deve esistere al momento in cui la spesa viene sostenuta: per le detrazioni riferite ad acquisto il vincolo di pertinenza deve essere già sorto al momento del pagamento
riferimento alla legittimità della sottoscrizione dei ruoli da parte di un funzionario dirigente
La firma sui ruoli è stata ritenuta valida se apposta da funzionario appartenente alla carriera dirigenziale; quindi le eccezioni sul difetto di firma non hanno avuto rilievo nel merito
norma richiamata in relazione all'ammissibilità di questioni introdotte nel corso del giudizio
Il collegio rileva che talune questioni (es. distanza) erano già emerse nelle controdeduzioni in I grado e pertanto non ritenute inammissibili; in generale l'art.57 disciplina limiti all'introduzione di nuovi motivi
Costituzione, art. 101, comma 2
richiamata nel testo motivazionale
Principio per cui l'attività del giudice è soggetta esclusivamente alla legge; ne consegue che la prassi amministrativa non può creare diritti o vincoli che sostituiscono la legge
Preleggi, art. 14
richiamato il principio di interpretazione restrittiva per le agevolazioni fiscali
Le agevolazioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente: strumenti di favore non si estendono oltre i casi espressamente previsti dalla legge
Circolare n. 57/1998 e Risoluzione n.166/1999 (Amministrazione finanziaria)
richiamate dalle parti ma il collegio nega valore vincolante
La documentazione di prassi non costituisce fonte di diritti/obblighi e non può prevalere sulla legge; pertanto l'Ufficio non era vincolato alle interpretazioni amministrative nel senso favorevole ai contribuenti
Cass. ord. 16.5.2018 n. 11970 (giurisprudenza)
richiamata in relazione al concetto di contiguità e rapporto di servizio tra beni
La giurisprudenza definisce il requisito oggettivo della contiguità anche solo di servizio: il bene accessorio deve arrecare utilità al principale; la valutazione della concreta utilità/contiguità è questione di fatto
Massime di principio
- La detrazione per acquisto di autorimesse/posti auto pertinenziali richiede che il vincolo di pertinenzialità esista al momento in cui la spesa è sostenuta (es. al pagamento tramite bonifico): se i pagamenti precedono l'atto che dichiara la pertinenzialità, il beneficio può essere negato
- La pertinenzialità si valuta anche in base al rapporto di servizio/contiguità: la distanza e l'effettivo uso del bene accessorio sono elementi fattuali che il contribuente deve provare per dimostrare l'utilità verso il bene principale
- La documentazione amministrativa (circolari, risoluzioni) non è fonte di diritti o obblighi e non può sostituire o ampliare la legge: le interpretazioni dell'Ufficio non vincolano il giudice se non coerenti con la normativa vigente
- Le agevolazioni fiscali vanno interpretate restrittivamente (art.14 preleggi): non è ammissibile estendere il beneficio oltre le condizioni espressamente previste dalla norma
- Se si introducono nuovi fatti o motivi nel corso del giudizio occorre verificare la loro ammissibilità ai sensi dell'art.57 d.lgs. 546/1992; è preferibile portare tutte le prove documentali rilevanti sin dall'inizio del processo
- La prova della pertinenzialità dovrebbe essere documentale e anteriore o coincidente al momento della spesa (es. preliminare che specifichi destinazione pertinenziale, clausole di vincolo nei contratti, attestazioni d'uso e documenti che dimostrino l'effettivo rapporto di servizio)
- Questioni procedurali come difetto di firma sulle cartelle o silenzio su istanze di autotutela hanno rilievo limitato se l'Amministrazione e il giudice dimostrano regolarità formale e assenza di palese illegittimità
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