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Sentenza

Sentenza del 27/09/2021 n. 1115 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Istanza di accertamento con adesione. Comportamento dilatorio di parte privata. Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso riguarda avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007. L'istante aveva presentato un'istanza di accertamento con adesione nei giorni immediatamente precedenti la scadenza dei termini di impugnazione; tuttavia non ha fornito alcuna giustificazione o motivazione e non ha dato seguito a tentativi concreti di dialogo con l'Ufficio (assenza a convocazioni, mancata risposta a e-mail), così che l'Ufficio ha eccepito la decadenza dei termini per l'impugnazione. La questione principale è se l'istanza di adesione presentata solo formalmente possa sospendere i termini di impugnazione.

La decisione

La Commissione ha accolto l'eccezione pregiudiziale dell'Agenzia e ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività dell'impugnazione, ritenendo che l'istanza di accertamento con adesione fosse stata presentata con finalità dilatorie e priva di contenuto sostanziale (assenza di volontà concreta di avviare un contraddittorio). Conseguentemente ogni questione di merito è stata assorbita. La parte appellante è stata condannata alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia (importo liquidato: Euro 2.400,00 oltre accessori di legge).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1997, n. 218

    art. 6 (sospensione di 90 giorni dei termini per l'impugnazione in caso di istanza di accertamento con adesione)

    La Commissione rileva che la sospensione prevista dall'art. 6 opera solo se l'istanza di adesione è concreta e seguita da un effettivo tentativo di contraddittorio; un'istanza meramente formale e dilatoria non attiva la sospensione.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    Si richiama il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra Ufficio e contribuente: comportamenti passivi o dilatori del contribuente sono contrari a tale principio e possono precludere i benefici protetti dallo Statuto.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'art. 21 definisce i termini per proporre ricorso; la Commissione ha ritenuto che tali termini non risultavano sospesi per mancanza di reale adesione, con conseguente decadenza dall'impugnazione.

Massime di principio

  • La mera presentazione formale di un'istanza di accertamento con adesione non sospende automaticamente i termini di impugnazione: è necessario dimostrare la volontà concreta di avviare un contraddittorio con l'Ufficio.
  • L'assenza di risposte a convocazioni o comunicazioni dell'Ufficio e la mancata proposizione di argomentazioni a sostegno dell'istanza possono essere valutate come comportamento dilatorio e abuso del diritto, escludendo i benefici procedurali connessi all'istanza di adesione.
  • L'eccezione di decadenza/tardività dei termini è rilevabile in ogni stato e grado e può comportare l'inammissibilità del ricorso, assorbendo le questioni di merito.
  • Per ottenere la sospensione dei termini tramite adesione, il contribuente dovrebbe fornire nell'istanza elementi motivazionali concreti e, successivamente, partecipare attivamente al contraddittorio (incontri, documentazione, contatti) e rispondere tempestivamente alle comunicazioni dell'Ufficio.
  • In caso di dubbio sulla intenzione reale di adesione, è prudente proporre tempestivamente il ricorso nel termine originario o conservare documentazione probante di ogni contatto e tentativo di conciliazione con l'Ufficio.

Testo integrale

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