Cassazione Civile, Ordinanza n. 08730/2024 del 03/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto del Giudice di pace che aveva convalidato il suo trattenimento presso il centro di permanenza per i rimpatri, disposto in esecuzione di un decreto di espulsione emesso perché egli sarebbe entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera. Nel ricorso per cassazione deduceva violazione degli artt. 10 e 13 del d.lgs. 286/1998, sostenendo che la fattispecie espulsiva contestata fosse erronea: a suo dire era giunto a Trapani il 2 marzo 2021 a seguito di soccorso in mare ed era stato fotosegnalato dalle autorità, sicché non poteva dirsi che fosse entrato eludendo i controlli di frontiera. La Corte ha però rilevato che questa ricostruzione fattuale era nuova rispetto a quella prospettata davanti al giudice di pace, dove si era fatto soltanto riferimento a un fotosegnalamento del 2 marzo 2021, senza allegare in modo specifico le circostanze ulteriori poi poste a fondamento del ricorso. Il motivo è stato quindi ritenuto inammissibile per novità della censura e per difetto di autosufficienza, poiché in cassazione non possono essere introdotte questioni di fatto non trattate nella decisione impugnata senza indicare dove siano state dedotte nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la doglianza si fondava su una ricostruzione fattuale nuova e non coerente con quanto dedotto in sede di convalida; inoltre il ricorrente non aveva assolto all'onere di indicare specificamente gli atti del giudizio di merito in cui tali circostanze sarebbero state allegate. Le amministrazioni intimate non si sono costituite, sicché non è stata disposta regolazione delle spese. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato come base normativa del trattenimento e del decreto di espulsione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la censura è dichiarata inammissibile
richiamato dal ricorrente per contestare la fattispecie di espulsione; la Corte non valuta nel merito l'asserita erroneità della contestazione
invocato quale vizio di violazione di legge, ma la doglianza è stata in concreto qualificata come inammissibile per novità del fatto posto a base del motivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato come norma introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni che richiedono accertamenti di fatto non risultanti dalla decisione impugnata, se la parte non dimostra di averle tempestivamente dedotte nei gradi di merito e non indica specificamente gli atti processuali in cui ciò è avvenuto.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone che la parte, a fronte di una censura fondata su circostanze fattuali nuove, indichi puntualmente dove e come tali circostanze siano state già allegate nel giudizio precedente, così da consentire il controllo ex actis della Corte.
- La contestazione della fattispecie espulsiva presupposta al trattenimento può essere scrutinata solo nei limiti delle allegazioni ritualmente introdotte; se il motivo si fonda su una diversa e nuova ricostruzione dell'ingresso nel territorio nazionale, la censura è inammissibile senza esame del merito.
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